Ordinanza n. 181/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso principale - del provvedimento del 30 luglio 2025, prot. CI-n. 166959 emesso da Roma Capitale, Municipio Roma VII, Direzione Tecnica, avente ad oggetto “interdizione passaggi pedonali piano pilotis immobile sito in via Pietro Marchisio dal civ. 119 al civ. 143 – Avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 s.m.i.” con il quale è stata ingiunta al Condominio ricorrente, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., la rimozione o demolizione dei cancelli installati nei piani pilotis dell’edificio condominiale; - del tacito diniego opposto da Roma Capitale all’istanza di riesame inoltrata dall’esponente; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento Prot. CI-N° 260854 del 17 novembre 2025, emesso da Roma Capitale, Municipio Roma VII, Direzione Tecnica, notificato in pari data, avente ad oggetto “interdizione passaggi pedonali piano pilotis immobile sito in via Pietro Marchisio dal civ. 119 al civ. 143 – Ingiunzione alla rimozione” con il quale Roma Capitale ha ingiunto “la rimozione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, di tutte le opere abusivamente realizzate sull’immobile di VIA PIETRO MARCHISIO, con l’avvertenza che qualora venga accertata l’inottemperanza alla presente ingiunzione, si procederà d’ufficio”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione alla rimozione, entro trenta giorni, dei cancelli e delle opere ritenute abusivamente realizzate nei piani pilotis dell’edificio condominiale, preceduta da un atto di avvio del procedimento e da un tacito diniego sull’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato, con domanda cautelare, l’atto del 30 luglio 2025, qualificato come avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990 ma recante l’ingiunzione alla rimozione o demolizione dei cancelli installati nei piani pilotis dell’edificio, nonché il tacito diniego sull’istanza di riesame. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ingiunzione del 17 novembre 2025, con cui Roma Capitale ha ordinato la rimozione entro trenta giorni di tutte le opere abusivamente realizzate, ai sensi della disciplina edilizia richiamata dall’amministrazione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure di legittimità, ma dà atto della necessità di esaminarle nel merito alla luce delle questioni prospettate dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n. 4539/2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario un approfondito vaglio di merito delle censure, anche in considerazione dell’ordinanza cautelare n. 4539/2025 del Consiglio di Stato. In attesa della definizione del giudizio, ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo opportuno mantenere integra la situazione sostanziale controversa (res adhuc integra). Ha quindi fissato la pubblica udienza per il 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. L’ordinanza dispone la sospensione cautelare degli effetti dell’ingiunzione impugnata con motivi aggiunti, pur senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità degli atti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
È la disposizione edilizia richiamata da Roma Capitale quale base dell’ingiunzione di rimozione o demolizione delle opere ritenute abusivamente realizzate.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato nell’atto amministrativo qualificato come avvio del procedimento.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Quando le censure contro un’ingiunzione edilizia richiedono un approfondito esame di merito, il giudice può accogliere la tutela cautelare interinale senza definire anticipatamente la fondatezza delle doglianze, fissando contestualmente l’udienza pubblica per la decisione.
- La tutela cautelare può essere concessa per preservare l’integrità della situazione controversa nelle more del giudizio di merito, impedendo che l’esecuzione dell’atto renda irreversibili o comunque alteri gli effetti della controversia.
- La valutazione cautelare può tenere conto delle questioni già prospettate in una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato relativa alla medesima controversia.
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