Sentenza del 22/04/2021 n. 10656 - Corte di Cassazione
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Aliquote misura agevolata del 4% - Cessione di abitazione di lusso - Indebita agevolazione 'prima casa' - Recupero della maggiore imposta - Soggetti passivi - Avviso di liquidazione emesso nei confronti del cedente e dell'acquirente - Ammissibilità - Limiti. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamento e riscossione - Irrogazione delle sanzioni - In genere agevolazione 'prima casa' - Art. 33 d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per recupero maggiore IVA (cessione di abitazione qualificata dall'Ufficio come "di lusso") con negazione dell'aliquota agevolata del 4%. La controversia verteva principalmente sul computo della "superficie utile" (in particolare sull'inclusione di un locale seminterrato/"locale hobby") e sulla legittimità del recupero dell'imposta e delle sanzioni nei confronti dell'acquirente oltre che del cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato i principali mezzi di impugnazione dell'acquirente relativi al merito dell'accertamento: ha confermato che la nozione di "superficie utile" (D.M. 2 agosto 1969, art. 6) può comprendere locali con idoneità abitativa di fatto (es. locale hobby seminterrato) e che, se la revoca dell'agevolazione dipende da elementi oggettivi del bene noti alle parti, l'Ufficio può notificare l'avviso di liquidazione e sanzionare sia il cedente (quale soggetto passivo) sia l'acquirente (coobbligato ai sensi della nota II-bis). Tuttavia, la Corte ha accolto d'ufficio l'effetto favorevole della normativa sopravvenuta (art. 33 DLgs 175/2014) e ha dichiarato non dovute le sanzioni irrogate, applicando il principio "favor rei"; la parte impugnata è stata cassata quanto alle sanzioni (dichiarate estinte/non dovute). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972
art. 16; Tabella A allegata, parte seconda, n. 21; art. 17; art. 60, comma 7; art. 60-bis
La Tabella A n.21 disciplina l'aliquota agevolata per la prima casa (ratione temporis). L'art.17 indica il soggetto passivo (cedente) ma la combinazione con la nota II-bis (DPR 131/1986) permette il recupero direttamente sull'acquirente in caso di dichiarazione mendace; art.60 comma 7 regola la rivalsa successiva del cedente.
Decreto Ministeriale 2 agosto 1969
Definisce la nozione di "superficie utile complessiva" per individuare le abitazioni di lusso (soglia 240 mq) escludendo specifici spazi (balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale, posto macchina) ma non escludendo automaticamente altri locali non 'abitabili' se dotati di idoneità abitativa di fatto (es. locale hobby).
D.P.R. n. 131 del 1986
Tariffa allegata, parte prima, nota II-bis, art.1, comma 4
Stabilisce che, in caso di cessioni soggette a IVA con dichiarazione mendace, l'ufficio deve recuperare la differenza d'imposta e irrogare la sanzione nei confronti degli acquirenti; è norma chiave per il recupero diretto sull'acquirente e per la coobbligazione.
Decreto Legislativo n. 175 del 2014
Modifica il criterio per l'agevolazione "prima casa" individuando l'irrilevanza delle caratteristiche misurate dal D.M. 1969 e subordinando l'esclusione all'iscrizione in categorie catastali A/1, A/8, A/9; tale ius superveniens può influire sul regime sanzionatorio per effetto del principio "favor rei".
Direttiva 77/388/CEE (Sesta Direttiva)
art. 21, par.1, lett. a) (testo ante 2006)
Disciplina la soggettività passiva IVA in ambito comunitario: in linea generale il soggetto passivo è il cedente/prestatore; l'affermazione di responsabilità di terzi richiede previsione normativa, con possibile contrasto tra l'interpretazione nazionale (recupero sull'acquirente) e la Sesta Direttiva se applicata restrittivamente.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997
Principio di irretroattività sanzionatoria e 'favor rei': nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; applicato dalla Corte per dichiarare non dovute le sanzioni dopo la modifica normativa favorevole.
Decreto Legge n. 269 del 2003 (conv. L. n. 326/2003)
art. 41-bis, comma 5 (modifica nota II-bis)
Ha ricondotto il recupero della differenza d'imposta in caso di revoca dell'agevolazione all'ambito di applicazione della nota II-bis, attribuendo natura d'imposta alla differenza IVA e consentendo il recupero diretto dall'acquirente.
Massime di principio
- Se la revoca dell'agevolazione "prima casa" deriva da elementi oggettivi dell'immobile noti alle parti (es. carattere "di lusso" determinato dalla superficie utile), l'Ufficio può recuperare la maggiore IVA e irrogare sanzioni sia nei confronti del cedente (soggetto passivo) sia dell'acquirente (coobbligato ai sensi della nota II-bis); il cedente, se paga, può poi esercitare rivalsa nei limiti di legge.
- La nozione di "superficie utile" (D.M. 2/8/1969, art.6) va interpretata in modo sostanziale: locali dotati di idoneità abitativa di fatto (es. un 'locale hobby' seminterrato) possono essere computati nel totale ai fini del superamento della soglia di 240 mq e della qualificazione 'di lusso'.
- Quando la revoca deriva da un mendacio esclusivo e comprovato dell'acquirente, la responsabilità principale ricade sull'acquirente; tuttavia, occorre valutare la possibile collusione o la comune conoscenza degli elementi oggettivi che possono coinvolgere anche il venditore.
- Una modifica normativa sopravvenuta che elimini l'elemento oggettivo alla base della sanzione (ius superveniens più favorevole) può essere applicata retroattivamente sul piano sanzionatorio (principio 'favor rei'), con conseguente esclusione delle sanzioni già irrogate se il fatto non è più punibile alla luce della nuova normativa.
- Dall'1) e 4) deriva la prassi consigliata: documentare accuratamente in atto (e nelle fasi precedenti) le caratteristiche catastali e metriche dell'immobile; per l'acquirente, verificare e allegare perizie/certificazioni prima della dichiarazione; per il venditore, fatturare secondo l'effettiva aliquota dovuta e conservare elementi che giustifichino la qualificazione applicata.
- In fase di contenzioso, distinguere sempre tra profili impositivi (debito d'imposta) e profili sanzionatori: anche se la tassazione può essere confermata, le sanzioni possono essere eliminate o ridotte se sopravvengono norme più favorevoli o per difetti di motivazione dell'atto.
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