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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24540/2020 del 04/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 per complessivi €175.334,82 (imposta, sanzioni, interessi). L'Istituto deduceva che per gli "alloggi IACP" non sia dovuta la quota di imposta riservata allo Stato e contestava l'applicazione delle sanzioni in ragione della presunta incertezza normativa e di contrasti nelle istruzioni ministeriali (circolare 3/DF del 18/05/2012 e responso n.12507/15/06/2012). Ha altresì sollevato questione di illegittimità costituzionale di norme introdotte successivamente (rilevanza contestata come ratione temporis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e l'ha parzialmente accolto: ha respinto il motivo principale relativo alla riduzione dell'imposta per effetto dell'esclusione della quota statale (confermando che la rinuncia dello Stato devolve l'intero gettito al Comune senza ridurre l'obbligo del contribuente), ma ha accolto il motivo relativo alle sanzioni ritenendo sussistente la causa di non punibilità ex art.6 comma 2 d.lgs. 472/1997 per l'incertezza normativa derivante dalle istruzioni ministeriali; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni, deciso la causa nel merito escludendo le sanzioni e compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, art.13 commi 6, 7, 10, 11

    Il comma 11 dispone la rinuncia della quota statale e la devoluzione del relativo gettito ai Comuni; tale rinuncia non comporta la diminuzione dell'imposta dovuta dal contribuente, che rimane obbligato al versamento del tributo nella misura prevista a favore dell'ente locale

  • legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1 comma 707

    Modifica disposizioni IMU ma è entrata in vigore dopo l'anno d'imposta 2012 e quindi è irrilevante ratione temporis per il caso concreto

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.6 comma 2

    Prevede la causa di non punibilità della violazione tributaria quando la condotta sia stata determinata da oggettiva incertezza normativa o da contrasti nell'interpretazione ufficiale; applicata per escludere le sanzioni nel caso in cui le istruzioni ministeriali hanno creato confusione

  • Circolare MEF n.3/DF del 18 maggio 2012 prot. 9485/2012

    "La quota di imposta risultante è versata dal contribuente contestualmente a quella di competenza comunale. ... per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato: [...] L.] alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati"

    Fornisce un'indicazione interpretativa favorevole al contribuente circa l'esclusione della quota statale per gli alloggi IACP e ha contribuito a creare un'incertezza interpretativa significativa

  • Responso MEF n.12507 del 15 giugno 2012

    Parere amministrativo citato nel contraddittorio; utile a dimostrare l'esistenza di posizioni amministrative che hanno inciso sull'affidamento del contribuente

  • Cassazione, Sez.5, Sentenza n.20135 del 25/07/2019 (Rv.654855-01)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che la rinuncia statale alla propria quota per alloggi ERP determina la devoluzione del gettito ai Comuni senza escludere la debenza dell'imposta da parte del contribuente

  • codice di procedura civile, art.384

    Consente alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicato per decidere l'esclusione delle sanzioni direttamente nel merito

Massime di principio

  • La rinuncia statale alla quota IMU prevista dall'art.13 comma 11 d.l. 201/2011 attribuisce il relativo gettito al Comune, ma non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta: il Comune può legittimamente richiedere l'intero ammontare a proprio favore
  • Se l'Amministrazione finanziaria ha emesso circolari o risposte ufficiali contrastanti o indicative nei confronti dei contribuenti, ciò può giustificare la non punibilità delle omissioni ai sensi dell'art.6 comma 2 d.lgs. 472/1997 e determinare l'esclusione delle sanzioni
  • Norme introdotte dopo l'anno d'imposta contestato non possono essere applicate retroattivamente (irrilevanza ratione temporis); le censure basate su tali norme sono inammissibili nel giudizio relativo all'anno antecendente
  • Quando la questione è di interpretazione giuridica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, il giudice di legittimità può decidere il merito (art.384 c.p.c.), anche con cassazione e decisione favorevole limitata a profili specifici come le sanzioni
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è utile documentare l'esistenza di orientamenti amministrativi o giurisprudenziali contraddittori che possano giustificare l'affidamento del contribuente e l'applicazione della causa di non punibilità

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