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Sentenza

Sentenza n. 1149/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona Sezione Lavoro, 20.10.2025, n. 373.

Giustizia amministrativa202600608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20 ottobre 2025, n. 373, recante condanna al pagamento di € 5.834,23 per indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20 ottobre 2025, n. 373, che aveva condannato il Ministero a corrispondergli € 5.834,23 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute nelle annualità oggetto di causa. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’attuazione del giudicato. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, corrispondendo l’indennità sostitutiva per ferie non godute e accreditando la somma relativa alle annualità interessate. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 500, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante la corresponsione al ricorrente dell’indennità sostituiva per le ferie non godute e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di ordinare l’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione; una volta decorso, in assenza di contestazioni, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine fissato nella sentenza.

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 20.10.2025, n. 373, mediante la corresponsione al ricorrente dell’indennità sostituiva per le ferie non godute, con l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.

    La sentenza di ottemperanza impone all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e può fissare un termine per adempiere, prevedendo la sostituzione commissariale in caso di ulteriore inottemperanza.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione entro il termine stabilito, qualora l’inadempimento persista.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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