Sentenza del 15/05/2015 n. 9964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rimborso delle ritenute fiscali applicate sulla somma erogata in forma di capitale a titolo di previdenza integrativa aziendale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'intera prestazione dovesse essere assoggettata a tassazione separata, trattandosi di somma corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, e non a ritenuta del 12,50%, applicabile ai redditi derivanti da contratti di capitalizzazione. Contestava inoltre l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello, che non aveva analizzato adeguatamente l'accordo Enel-Fndai e la composizione della prestazione tra capitale e rendimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa a una diversa Sezione dello stesso giudice, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 da un iscritto a un fondo previdenziale aziendale anteriore al D.Lgs. n. 124/1993, la tassazione del 12,50% può applicarsi esclusivamente alla componente costituita dal rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato dei capitali accantonati. La componente principale, cioè la sorte capitale collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, resta soggetta a tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà accertare se il fondo abbia investito le somme, quali rendimenti abbia conseguito e quale parte sia stata attribuita alla posizione individuale del contribuente, per determinare l'eventuale credito rimborsabile.
Norme richiamate
Art. 42, comma 4, T.U.I.R.
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della disciplina fiscale applicabile alle somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Prevede la ritenuta del 12,50%, applicabile, secondo la Corte, esclusivamente alla componente di rendimento netto derivante dall'effettiva gestione e investimento sul mercato del capitale accantonato.
D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1 e 33
Norme richiamate nel ricorso dell'Agenzia per sostenere il corretto regime fiscale della prestazione previdenziale integrativa.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Disciplinano la tassazione separata applicabile alla sorte capitale della prestazione e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
D.Lgs. n. 124 del 1993
La data di iscrizione al fondo rispetto all'entrata in vigore del decreto è determinante per individuare il regime fiscale applicabile alle prestazioni previdenziali integrative.
Principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale a un soggetto iscritto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 sono soggette a regimi fiscali distinti per sorte capitale e rendimento.
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento effettivo derivante dagli investimenti può beneficiare dell'aliquota del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale integrativa viene liquidata in forma capitale, non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota all'intero importo: occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento.
- La tassazione agevolata del 12,50% può essere riconosciuta soltanto sulla quota di rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento del capitale sul mercato, documentato attraverso le modalità di gestione del fondo, i risultati conseguiti e l'eventuale attribuzione di plusvalenze.
- La parte della prestazione corrispondente ai contributi e alla componente collegata alla cessazione del rapporto di lavoro resta soggetta al regime della tassazione separata.
- Per i fondi cui il contribuente era iscritto prima del D.Lgs. n. 124/1993, occorre separare temporalmente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 da quelli maturati dal 1° gennaio 2001.
- In assenza di un'analisi concreta e documentata della composizione della prestazione, una decisione che applichi il 12,50% all'intera somma è esposta a cassazione e rinvio per nuovo accertamento.
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