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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva annullato le sanzioni irrogate per l'impiego, nel 2004, di lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori. Ha dedotto la violazione della normativa sulle sanzioni per lavoro irregolare e delle regole sull'efficacia probatoria nel processo tributario, sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 144/2005, spettava al datore di lavoro dimostrare con elementi idonei che il rapporto di lavoro fosse iniziato dopo il 1° gennaio dell'anno dell'accertamento. Secondo l'Agenzia, non erano sufficienti né le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori né la comunicazione di assunzione trasmessa dopo l'ispezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro l'avviso di irrogazione delle sanzioni. Ha stabilito che l'Amministrazione deve provare soltanto l'effettiva prestazione lavorativa non risultante dalla documentazione obbligatoria, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare la reale data di inizio del rapporto per evitare la presunzione legale di retrodatazione al 1° gennaio dell'anno dell'accertamento. Le sole dichiarazioni dei lavoratori e la comunicazione di assunzione inviata il giorno successivo all'ispezione non sono state ritenute sufficienti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella L. 23 aprile 2002, n. 73

    La sanzione è determinata per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione, salvo prova contraria sulla durata effettiva del rapporto.

    La norma consente di sanzionare l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie e prevede una presunzione relativa di retrodatazione del rapporto all'inizio dell'anno dell'accertamento.

  • Corte costituzionale, sentenza 12 aprile 2005, n. 144

    È costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non consente di provare che il rapporto di lavoro irregolare sia iniziato successivamente al 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.

    La presunzione di retrodatazione non è assoluta: il datore di lavoro deve poter fornire la prova della diversa e successiva data di inizio del rapporto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    La disposizione è richiamata in relazione alla valutazione degli elementi probatori nel processo tributario; le dichiarazioni rese agli ispettori possono costituire elementi di giudizio, ma devono essere valutate insieme agli altri elementi disponibili.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario.

Massime di principio

  • In caso di lavoratori trovati al lavoro senza iscrizione nella documentazione obbligatoria, all'Amministrazione basta provare l'effettiva prestazione lavorativa irregolare; non deve dimostrare autonomamente l'intera durata del rapporto.
  • La durata del rapporto e la sua eventuale decorrenza successiva al 1° gennaio dell'anno dell'accertamento devono essere dimostrate dal datore di lavoro con documentazione oggettiva e coerente.
  • Le sole dichiarazioni dei lavoratori non sono normalmente sufficienti a provare la data di assunzione; occorrono ulteriori elementi, come contratti sottoscritti, documentazione aziendale coeva, registrazioni, pagamenti o altri riscontri indipendenti.
  • Una comunicazione di assunzione effettuata dopo l'ispezione, o documenti provenienti dalla stessa parte interessata, hanno valore probatorio limitato se non sono corroborati da elementi concreti anteriori o indipendenti.
  • La mancata esibizione dei libri obbligatori, delle lettere di assunzione o di contratti sottoscritti può rafforzare la presunzione di preesistenza del rapporto irregolare.
  • La presunzione di retrodatazione è relativa e può essere superata, ma solo mediante una prova specifica, tempestiva e affidabile della reale data di inizio del rapporto.

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