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Ordinanza

Ordinanza n. 1666/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di visto d'ingresso per motivi di studio/tirocinio formativo, prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2025, notificato in data 21.10.2025, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio o tirocinio formativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio o tirocinio formativo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato sommariamente la domanda cautelare e ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris, poiché l'istruttoria amministrativa appariva completa. In particolare, il contesto economico risultava caratterizzato dall'assenza di lavoro e di una base economica; inoltre, risultava una precedente istanza di visto per turismo rigettata per avere il richiedente fornito un conto corrente non autentico.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo assente il fumus boni iuris. All'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, il diniego è apparso sorretto da un'istruttoria completa e da elementi idonei a giustificare la valutazione negativa dell'amministrazione, costituiti dalla mancanza di lavoro e di adeguata base economica nonché dal precedente rigetto di un visto turistico motivato dall'utilizzo di un conto corrente non autentico. Non è stata adottata alcuna misura sospensiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    istanza di sospensione cautelare

    La tutela cautelare è stata negata per l'assenza del fumus boni iuris, risultando, in sede di esame sommario, completa l'istruttoria posta a fondamento del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando, a un esame sommario, il provvedimento amministrativo risulti fondato su un'istruttoria completa e su elementi concreti coerenti con la decisione adottata.
  • Nel procedimento di rilascio di un visto d'ingresso per studio o tirocinio formativo, l'assenza di lavoro e di una base economica del richiedente può concorrere a giustificare il diniego, soprattutto se associata a precedenti elementi documentali ritenuti non autentici dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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