Sentenza del 12/01/2021 n. 169 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 14/2021 TARI - Rifiuti speciali - Determinazione della superficie tassabile - Aree destinate a produzione di rifiuti speciali - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla determinazione della superficie tassabile ai fini TARI per l'anno 2014: la ricorrente sosteneva che la superficie effettivamente imponibile fosse di 75 mq (avendo escluso dalla base imponibile i 58,50 mq occupati da macchinari dove si producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente), richiamando un precedente giudicato relativo alle annualità 2010-2012; il Comune aveva emesso avviso di accertamento ritenendo la superficie maggiorata (169 mq dopo rettifica) e contestava che l'auto-smaltimento dei rifiuti non fosse dimostrato per il 2014 e che il giudicato sulle annualità precedenti non si estendesse automaticamente al 2014.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito per il 2014 la documentazione richiesta a prova dello smaltimento autonomo dei rifiuti speciali e che, pertanto, non potesse escludersi dall'imponibile la superficie occupata dai macchinari. È stato affermato il principio per cui l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle aree in cui si producono rifiuti speciali grava sul contribuente e deve essere fornito per ciascun periodo d'imposta; inoltre il giudicato relativo ad annualità diverse non si estende se riguarda fatti variabili di anno in anno. La società è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2
"rifiuti derivanti da lavorazioni industriali"
Definisce i rifiuti speciali (fra cui quelli derivanti da lavorazioni industriali) che, se prodotti in aree specifiche, non devono essere considerate nella superficie tassabile TARI
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
Stabilisce che le aree in cui si producono rifiuti speciali esclusi dal normale circuito di raccolta non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, ma l'esclusione è subordinata alla prova e alla delimitazione delle aree da parte del contribuente
Regolamento TARI Comune di Napoli 2014, art. 9
"Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi"
Regola comunale che recepisce l'esclusione delle aree di produzione continuativa di rifiuti speciali dalla base imponibile, ma richiede prova della natura permanente e della delimitazione delle aree
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Cass. n. 11351/2012; Cass. n. 9214/2018; Cass. 13997/2016; Cass. n. ord. 21250/17; Cass. 17 settembre 2019, n. 23059
Costituisce orientamento consolidato secondo cui l'onere di informazione e di prova circa l'auto-smaltimento e la delimitazione delle aree grava sul contribuente e l'efficacia del giudicato esterno è limitata ai fatti di carattere permanente o pluriennale, non estendendosi automaticamente ad annualità diverse per fatti suscettibili di variazione annuale
Massime di principio
- L'onere di provare l'esistenza e la delimitazione delle aree in cui si producono rifiuti speciali, esclusi dal circuito comunale di raccolta, grava sul contribuente: occorre produrre documentazione per ciascun anno d'imposta.
- Il giudicato favorevole su annualità precedenti non si estende automaticamente ad anni successivi quando l'accertamento riguarda fatti variabili annualmente (es. lo smaltimento autonomo dei rifiuti); l'efficacia espansiva del giudicato è ammessa solo per fatti a carattere tendenzialmente permanente o pluriennale.
- Per escludere dalla superficie imponibile le aree dove si producono rifiuti speciali è necessario dimostrare concretamente che tali rifiuti sono "non assimilabili" e che sono smaltiti autonomamente (es. contratti o documenti di conferimento/smaltimento) e delimitare chiaramente le aree interessate.
- La mera attestazione della presenza di macchinari non è sufficiente senza la prova dello smaltimento autonomo dei rifiuti; le amministrazioni comunali possono rettificare accertamenti in mancanza di tale prova.
- In sede di contenzioso tributario, bisogna proporre e documentare specificamente per ogni anno di imposta le eccezioni all'imponibile TARI basate su produzione di rifiuti speciali, seguendo le previsioni normative e regolamentari applicabili.
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