Sentenza n. 3315/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della nota della Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione Prot. Uscita n. 0034752 del 27/01/2026, nella parte in cui costituisce provvedimento di diniego esclusivo e/o implicito all'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente; e per l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta con istanza inviata via pec il 20/01/2026, con conseguente ordine di esibizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione del 27 gennaio 2026, ritenuta diniego esclusivo o implicito dell'accesso agli atti del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore extracomunitario, successivamente entrato in Italia e stipulante il contratto di soggiorno. A seguito dell'avvio del procedimento di revoca del nulla osta, fondato su un parere ostativo della Questura di Napoli e su accertamenti della Prefettura di Avellino, la società presentava memoria endoprocedimentale e chiedeva di accedere al parere ostativo, agli atti, verbali e relazioni dell'attività investigativa e a ogni altro documento istruttorio richiamato o posto a fondamento del procedimento. La Prefettura riscontrava l'istanza dichiarando di allegare tutti gli atti, ma trasmetteva soltanto documenti già noti, ricevute e la nota di riscontro, precisando di avere richiesto un'integrazione alla Questura. La società proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo la sussistenza di un interesse qualificato e strumentale all'accesso, necessario per l'esercizio pieno del diritto di difesa in sede procedimentale e, eventualmente, processuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha riconosciuto l'interesse qualificato della società, poiché la documentazione richiesta era collegata all'avvio e alla successiva adozione della revoca del nulla osta e risultava utile per articolare pienamente le difese. Ha ritenuto irrilevante, rispetto alla pretesa di accesso, il fatto che l'attività istruttoria fosse stata svolta da uffici diversi o da altre amministrazioni: l'obbligo grava sull'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indipendentemente dall'organizzazione interna e dal riparto delle competenze. Tuttavia, ha escluso dall'ordine di esibizione gli atti eventualmente coperti da segreto istruttorio penale, dovendo l'amministrazione verificare se si tratti di atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, ovvero compiuti su loro iniziativa, soggetti alla disciplina del codice di procedura penale. Ha ordinato all'amministrazione di esibire la documentazione richiesta, salvo quella eventualmente coperta da segreto istruttorio penale, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento del diritto e l'ordine di esibizione.
art. 22 l. 241/1990
È richiamato quanto alla regola secondo cui soggetto passivo della richiesta è l'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
Il diritto di accesso è escluso: a) (…) nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
L'accesso deve essere escluso per gli atti coperti da un segreto o da un divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge.
art. 329 c.p.p.
…gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari
Gli atti d'indagine del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, nonché quelli compiuti su loro iniziativa, sono sottratti all'accesso documentale finché coperti dal segreto istruttorio e soggetti alla disciplina del codice di procedura penale.
art. 114 ss. c.p.p.
Gli atti d'indagine sono soggetti anche alla disciplina del divieto di pubblicazione prevista dal codice di procedura penale.
Massime di principio
- Sussiste un interesse qualificato all'accesso quando i documenti richiesti sono strumentali, in senso ampio, alla conoscenza degli elementi necessari per esercitare il diritto di difesa in un procedimento amministrativo potenzialmente lesivo e, se necessario, nel successivo giudizio.
- L'amministrazione destinataria della richiesta di accesso deve consentire l'esame dei documenti che ha formato o che detiene stabilmente, senza che il richiedente debba sopportare le conseguenze dell'organizzazione interna o del riparto di competenze tra uffici appartenenti alla medesima amministrazione o coinvolti nell'istruttoria.
- L'accesso documentale deve essere escluso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990, per gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, o su loro iniziativa, quando siano coperti dal segreto istruttorio penale ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; l'amministrazione deve verificare in concreto la sussistenza del segreto prima di sottrarre gli atti all'esibizione.
- L'ordine giudiziale di esibizione può essere disposto con esclusione degli atti eventualmente coperti da segreto istruttorio penale, imponendo all'amministrazione di esibire gli altri documenti entro il termine fissato dal giudice.
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