Cassazione Penale, Sentenza n. 16290/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposta da Guerra avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000. Il ricorso deduce nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per illogicità e contraddittorietà della motivazione: la Corte di Appello ha infatti dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ma al contempo ha esaminato e confutato analiticamente alcune delle censure svolte in undici motivi, mostrando un vizio di contraddittorietà e un errato accertamento della genericità delle censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di Appello ha motivato in modo contraddittorio: da un lato affermava l'aspecificità dei motivi e la conseguente inammissibilità dell'appello, dall'altro ha esaminato e confutato nel merito diverse censure, segnalando che non tutti gli undici motivi erano effettivamente generici. La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per un nuovo giudizio, riconoscendo che l'appello, quale rimedio di merito con efficacia devolutiva, imponeva una valutazione compiuta delle censure e non la semplice declaratoria di inammissibilità in presenza di motivi non tutti aspecifici.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 2
Indica il fatto-reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la norma è citata come qualificazione normativa del reato oggetto del giudizio di merito
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Motivo di ricorso per cassazione invocato (nullità per illogicità o contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata)
Codice di procedura penale, artt. 581 e 591
Richiamati nei passaggi che definiscono i limiti del sindacato d'ammissibilità dell'appello in sede di Corte d'Appello, in particolare la distinzione tra inammissibilità per difetto di specificità e valutazione di manifesta infondatezza dei motivi
Codice di procedura penale, art. 591, comma 2 (richiamato)
Citato come norma che disciplina la procedura speciale di decisione dell'appello quando i motivi siano manifestamente infondati; la sentenza osserva che tale procedura non può essere invocata per coprire una pronuncia di inammissibilità correlata a una valutazione meramente incompatibile
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non enunciano e non argomentano chiaramente i rilievi critici verso le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla precisione con cui la decisione impugnata espone le sue ragioni.
- Il giudice d'appello non può dichiarare l'inammissibilità con motivazione contraddittoria: non è coerente affermare genericità dei motivi e al tempo stesso esaminarli e confutarli nel merito; tale contrasto è motivo di annullamento in cassazione.
- Non è sufficiente il richiamo generico a principi di diritto: i motivi in fatto devono contenere elementi e circostanze precise, e i motivi in diritto devono indicare la violazione di norme con la spiegazione della loro rilevanza nel caso concreto.
- La natura devolutiva dell'appello implica che la riproposizione di questioni già esaminate e respinte in primo grado non rende automaticamente inammissibile l'impugnazione; il giudice di appello deve poter rivedere il merito delle questioni sollevate.
- Quando si redige un atto di impugnazione (appello o ricorso), è fondamentale articolare le censure in modo specifico: indicare i punti della decisione impugnata, gli elementi di fatto e diritto contestati e le ragioni per cui la valutazione del primo grado sarebbe errata, evitando affermazioni generiche o mero richiamo di principi.
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