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Ordinanza

Ordinanza n. 744/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 9 febbraio 2026 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 17 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 9/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 656; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di -OMISSIS- di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.

Giustizia amministrativa202601799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di avvocato, con attribuzione del voto di 9/30, e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata all'abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla correzione del proprio elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione forense, nella parte in cui le è stato attribuito il voto di 9/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui ritiene adeguata la motivazione mediante voto meramente numerico. In sede cautelare ha contestato, in sostanza, l'illegittimità della valutazione per mancata riconducibilità ai criteri di valutazione elaborati dalla competente Commissione presso il Ministero della Giustizia, difetto di coerenza e attendibilità dell'apprezzamento tecnico e inadeguatezza dell'istruttoria. Il TAR ha ritenuto rilevante anche la necessità di verificare la correttezza delle operazioni tecniche compiute dalla Commissione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. Ha affermato che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile dal giudice amministrativo anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. I nove criteri di valutazione predisposti per la sessione 2025 delimitano l'ambito entro cui l'Amministrazione deve esercitare il potere valutativo; il giudizio concreto, secondo il TAR, non risultava oggettivamente riconducibile a tali criteri né conforme a canoni di coerenza e attendibilità, evidenziando anche un'inadeguata istruttoria. È stata quindi disposta la sospensione del provvedimento impugnato e la ricorrezione dell'elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata nella Corte d'Appello indicata nell'ordinanza, con trasmissione dell'elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti al giudizio. Il Ministero deve trasmettere gli atti entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, e la nuova Commissione deve provvedere entro 30 giorni dalla trasmissione. Qualora la nuova valutazione sia utile alla prosecuzione dell'esame, la Commissione competente deve procedere agli adempimenti conseguenti, eventualmente previa riconvocazione. Il periculum in mora è stato ravvisato nella pendenza dell'esame. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l'accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnica delle commissioni d'esame è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per manifesta illogicità, ma anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, verificando la coerenza e la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo.
  • Quando l'amministrazione predetermina criteri di valutazione per una procedura selettiva, tali criteri delimitano l'ambito di esercizio della discrezionalità tecnica e vincolano la commissione nella formulazione dei giudizi.
  • Una valutazione tecnica è cautelarmente censurabile quando non sia oggettivamente riconducibile ai criteri previamente stabiliti e non rispetti canoni di coerenza e attendibilità, potendo ciò integrare anche un'inadeguata istruttoria.
  • In presenza di un giudizio tecnico non riconducibile ai criteri di valutazione, il giudice amministrativo può ordinare, in sede cautelare, la ricorrezione dell'elaborato da parte di una commissione diversa, assicurando l'anonimato dell'elaborato e l'assenza di riferimenti al contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

Testo integrale

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