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Sentenza

Sentenza n. 16113/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della decisione espressa di accoglimento della richiesta di oscuramento parziale dell’Allegato “Giustificativi 1 – Preventivi”, comunicata contestualmente all’aggiudicazione dell’8 settembre 2026, nonché del diniego implicito di accesso alla restante documentazione oscurata mediante omissis, e per la conseguente ostensione, integrale ovvero in forma riservata, della documentazione illegittimamente sottratta all’accesso.

Giustizia amministrativa202609520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dopo che Trenitalia aveva riferito, con memoria del 2 ottobre 2026, di aver pubblicato sul portale di gara parte della documentazione richiesta, la ricorrente ha dichiarato all’udienza del 6 ottobre 2026 la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione di accoglimento parziale della richiesta di oscuramento dell’allegato «Giustificativi 1 – Preventivi», comunicata con l’aggiudicazione dell’8 settembre 2026, e diniego implicito di accesso alla documentazione restante oscurata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la decisione con cui Trenitalia, contestualmente all’aggiudicazione dell’8 settembre 2026, aveva accolto parzialmente la richiesta di oscuramento dell’allegato «Giustificativi 1 – Preventivi», nonché il diniego implicito di accesso alla restante documentazione oscurata mediante omissis. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’ostensione integrale o in forma riservata dei documenti. Il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di censura.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla ricorrente dopo la pubblicazione parziale dei documenti, determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto infine che le spese della lite possono essere compensate in rito alla luce dell’esito in rito della lite.

    In ragione della definizione del giudizio in rito, il TAR ha disposto la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il diniego di accesso diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla pubblicazione di parte della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di gara
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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