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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14789/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zaccheo: lamenta omissione di motivazione circa le ragioni per le quali, nonostante la rinuncia ai motivi e la richiesta di concordato sulla pena, non sarebbe stato possibile proscioglierlo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ravano: propone tre motivi: (1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla condanna per associazione (art. 416 c.p.); (2) contrasto/discrepanza tra dispositivo e motivazione sul capo Y: sostiene che il GUP si sarebbe pronunciato (quindi assoluzione irrevocabile) mentre il dispositivo sarebbe omesso; (3) erronea applicazione dell'art. 323 c.p.p.: contesta il mantenimento del sequestro preventivo per un ammontare eccedente il profitto contestato (€ 37.533,29).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Zaccheo: inammissibile perché non è consentito ricorso per cassazione avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e perché il ricorrente non ha indicato specifici elementi che dimostrino l'evidenza della sua innocenza ai fini dell'art. 129 c.p.p.; inoltre il giudice d'appello che accoglie il patteggiamento non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129. Per Ravano: primo motivo inammissibile per genericità e per i limiti della revisione di legittimità; secondo motivo infondato perché si è trattato non di un contrasto tra dispositivo e motivazione ma dell'assenza di statuizione sul capo Y, vizio di nullità che richiede il rinvio al giudice di primo grado (trasmissione degli atti sul capo Y); terzo motivo inammissibile perché la censura sul mantenimento del sequestro andava proposta con appello ex art. 322-bis c.p.p. nei termini previsti (art. 310 c.p.p.). Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sul proscioglimento per manifesta infondatezza o per evidenza dell'innocenza; la Corte osserva che, nel caso di patteggiamento in appello, il giudice non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento in appello; la Corte ricorda che avverso le sentenze pronunciate ai sensi di questo articolo non è consentito il ricorso per cassazione

  • art. 416 c.p. (associazione)

    Norma sull'associazione per delinquere; contestata a Ravano e oggetto della valutazione di merito richiamata dalla Corte d'appello

  • art. 546 c.p.p.

    Riferimento procedurale (pronuncia del GUP); citato nella critica della ricorrente ma la Corte ritiene la censura mal posta

  • art. 323 c.p.p.

    Disposizioni relative al sequestro e confisca; la ricorrente contestava il mantenimento del sequestro oltre il profitto contestato, ma la Corte ritiene che il rimedio corretto fosse l'appello ex art. 322-bis

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limiti della cognizione in cassazione: la Corte non può estendere il controllo sui fatti oltre la denunzia del travisamento degli elementi di fatto; valutazioni di merito restano al giudice di merito

  • art. 322-bis c.p.p.

    Strumento di impugnazione specifico per le decisioni sulle misure cautelari reali (sequestro); la Corte indica che la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare questo rimedio tempestivamente

  • art. 310 c.p.p.

    Termini e modi per proporre appello avverso provvedimenti sulle misure cautelari reali; la Corte rileva che i termini erano già spirati

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione dell'onere delle spese e della sanzione per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la sanzione e disposto il pagamento alla Cassa delle Ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma 56 e comma 64)

    Modifiche sulla reintroduzione del patteggiamento in appello (comma 56) e sulla possibilità di aumentare la sanzione per ricorsi inammissibili (comma 64): richiamate dalla Corte per giustificare limiti di sindacato e maggiorazione della sanzione

Massime di principio

  • Avverso sentenze rese con patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) il ricorso per cassazione è in linea di principio precluso; chi impugna deve valutare rimedi diversi o specifici e indicare elementi chiari di illegittimità rilevabili in cassazione.
  • Se il giudice di primo grado omette di statuire nel dispositivo su un capo per il quale era stato esercitato il giudizio (omessa statuizione), il vizio è di nullità e richiede il ritorno al giudice di primo grado per nuova decisione; non è sanabile con il passaggio in giudicato.
  • La Corte di cassazione ha un sindacato limitato sulla motivazione: verifica la logica e la presenza di un apparato argomentativo, ma non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
  • Le censure relative al mantenimento, estensione o entità del sequestro preventivo devono essere proposte con l'appello specifico previsto dall'art. 322-bis c.p.p. nei termini stabiliti; in sua assenza la questione è inammissibile in Cassazione.
  • I motivi generici o privi di specificazione degli elementi di fatto o di diritto rilevanti sono inammissibili: occorre denunziare concretamente il travisamento fattuale o indicare il vizio di diritto che legittima il ricorso di legittimità.
  • L'inammissibilità dei ricorsi può comportare l'onere delle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende, anche con aumento oltre il massimo edittale se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

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