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Sentenza

Sentenza del 19/12/2018 n. 32791 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla cessione di un ramo d'azienda operante nel settore della fornitura e dei servizi di comunicazione commerciale e pubblicitaria. L'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore della cessione a 13.938.017 euro, determinando un'imposta di registro complessiva di 773.790,85 euro. La contribuente ha contestato, tra l'altro, la tempestività dell'accertamento, l'utilizzo della proroga biennale prevista dalla legge n. 289/2002, la valutazione della partecipazione detenuta in Partners s.p.a. secondo il costo storico e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la proroga biennale dei termini prevista dalla legge n. 289/2002 era applicabile e non poteva essere disapplicata per contrasto con lo Statuto del contribuente, che ha rango di legge ordinaria. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo insufficiente e non aveva esaminato elementi decisivi, tra cui la circostanza che la partecipazione ceduta rappresentava solo il 15% del capitale di Partners s.p.a., le perdite della società, la perizia indipendente, la perdita di clienti, l'azzeramento del valore della partecipazione e le successive difficoltà societarie. Gli altri motivi, riguardanti sanzioni e ulteriori vizi motivazionali, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1-bis

    Disciplina i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro. Nel caso esaminato, tali termini sono stati ritenuti prorogabili per effetto della legge n. 289/2002.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1

    proroga di due anni del termine

    La proroga biennale dei termini di accertamento è stata ritenuta applicabile anche ai contribuenti che non si sono avvalsi del condono. La proroga mira a compensare l'aggravio di lavoro dell'Amministrazione finanziaria e non costituisce una sanzione per il contribuente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente, artt. 1 e 3, comma 3

    principi generali dell'ordinamento tributario

    Lo Statuto del contribuente costituisce un criterio guida per interpretare le norme tributarie, anche anteriori, ma non ha un rango superiore alla legge ordinaria e non può essere utilizzato come autonomo parametro di costituzionalità per disapplicare una norma successiva o speciale.

  • Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 97

    Sono richiamati quali principi costituzionali ispiratori dello Statuto del contribuente, ma la Corte ha escluso che tale richiamo attribuisca alle disposizioni dello Statuto una forza superiore a quella della legge ordinaria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente di censurare in cassazione l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e controversi. La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse illustrato adeguatamente il percorso logico e non avesse valutato elementi probatori potenzialmente decisivi sulla reale valutazione della partecipazione societaria.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 1

    La questione relativa all'esclusione delle sanzioni per errore incolpevole è stata dichiarata assorbita a seguito dell'accoglimento del motivo sulla carenza di motivazione.

  • Codice civile, art. 43

    Il motivo che lo richiamava, collegato alla responsabilità e all'errore rilevante ai fini delle sanzioni, non è stato esaminato nel merito perché assorbito.

Massime di principio

  • Lo Statuto del contribuente orienta l'interpretazione delle norme fiscali, ma non consente di disapplicare una disposizione di legge ordinaria espressa e successiva o speciale.
  • Una proroga legale dei termini di accertamento può essere applicata anche a chi non ha aderito a un condono, se la norma non limita la proroga ai soli aderenti.
  • Quando l'Amministrazione valorizza una partecipazione societaria o un ramo d'azienda, deve considerare la quota effettivamente ceduta e non può trasferire automaticamente alla partecipazione minoritaria dati riferiti all'intero capitale sociale.
  • La motivazione della sentenza deve confrontarsi con gli elementi probatori decisivi dedotti dalle parti, soprattutto quando esistono perizie, perdite di esercizio, svalutazioni, crisi aziendali o altri fatti idonei a incidere sul valore di mercato.
  • In presenza di una motivazione meramente apparente o incompleta su fatti decisivi, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare il procedimento al giudice di merito per una nuova valutazione.
  • L'accoglimento di un motivo decisivo può rendere assorbite le questioni relative alle sanzioni, che dovranno eventualmente essere riesaminate dal giudice del rinvio insieme alla nuova determinazione del valore imponibile.

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