Ordinanza n. 4660/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 inviata da SIASO nei confronti di A.N.D.I. - Sezione Provinciale Como - Lecco in data 19 marzo 2026 e avente ad oggetto la richiesta di ostensione della documentazione relativa al percorso di formazione A.S.O. sperimentale approvato con D.G.R. Lombardia n. XII/1786 del 22 gennaio 2024 e svolto dalla Sig.ra Molteni Carlotta, nonché agli atti connessi indicati nell'istanza medesima; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia integrale dei documenti richiesti e per la conseguente condanna della resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., all'esibizione e al rilascio di copia della documentazione entro il termine ritenuto di giustizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 19 marzo 2026 alla documentazione relativa al percorso di formazione A.S.O. sperimentale e agli atti connessi
Esito
La controversia
Il sindacato ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato da A.N.D.I. - Sezione Provinciale Como-Lecco sull’istanza di accesso documentale trasmessa via PEC il 19 marzo 2026. Ha chiesto l’annullamento del silenzio, l’accertamento del diritto a ottenere copia integrale della documentazione sul percorso di formazione A.S.O. sperimentale approvato con D.G.R. Lombardia n. XII/1786 del 22 gennaio 2024 e svolto da una privata, nonché la condanna all’esibizione e al rilascio delle copie. A.N.D.I. ha eccepito l’inammissibilità e chiesto comunque il rigetto; la Regione Lombardia, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il ricorso né deciso definitivamente l’eccezione di tardività. Rilevato d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, che il ricorso potrebbe essere irricevibile, ha assegnato alle parti costituite quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., riservando la decisione al decorso del termine. Il Collegio ha osservato che il silenzio-rigetto si sarebbe formato il 18 aprile 2026 e che il termine di trenta giorni per impugnare sarebbe scaduto il 18 maggio 2026, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 20 maggio 2026.
Norme richiamate
In punto di ricevibilità del ricorso, va evidenziato che lo stesso è stato notificato in data 20 maggio 2026, ossia oltre il termine di cui all’art. 116, comma 1, c.p.a., pari a trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto (a sua volta maturato il 18 aprile 2026, con conseguente scadenza del termine di impugnazione lunedì 18 maggio 2026).
Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto; il TAR ha rilevato che, sulla base delle date del caso, la notifica potrebbe essere tardiva.
Ritenuto quindi necessario assegnare alle parti il termine di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memoria sulla questione di ricevibilità sopra evidenziata.
Prima di decidere sulla causa di irricevibilità rilevata d’ufficio, il giudice assegna alle parti un termine per presentare osservazioni sulla questione.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, il ricorso contro il silenzio-rigetto è soggetto al termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio; la notifica successiva alla scadenza può comportare l’irricevibilità.
- Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione di ricevibilità potenzialmente decisiva, deve consentire alle parti di interloquire prima della decisione, assegnando il termine previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
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