Cassazione Civile, Ordinanza n. 21300/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura DOCFA avviata dalla società proprietaria di un immobile destinato a ospitare comandi e impianti per la regolazione del deflusso delle acque, con richiesta di attribuzione della categoria catastale E/9. L'Agenzia delle Entrate rettificava il classamento attribuendo la categoria D/8. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo non motivato l'avviso; la CTR confermava l'annullamento sia perché l'atto sarebbe stato insufficiente sul piano motivazionale, sia perché l'immobile sarebbe stato più correttamente riconducibile al gruppo E e non al gruppo D. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sul contenuto motivazionale dell'avviso di classamento in procedura DOCFA, sostenendo che era sufficiente l'indicazione dei dati identificativi, della categoria, classe e consistenza attribuite; dall'altro la violazione della disciplina catastale, lamentando l'erroneità della ricostruzione della CTR sulla classificazione in E anziché in D, in particolare perché gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue, per la natura economica dell'attività svolta, non rientrano nel gruppo E ma nel gruppo D.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto fondato il primo perché, nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio si limita a valutare tecnicamente gli stessi elementi di fatto dichiarati dal contribuente e non disattende dati diversi o ulteriori, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria/classamento attribuiti. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo affermando che gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue del servizio idrico integrato, avendo natura economica e imprenditoriale, non sono censibili nel gruppo E, riservato a immobili radicalmente incommerciabili e estranei alla logica commerciale e produttiva, ma nel gruppo D; per i depuratori, in particolare, la categoria corretta è D/7, e comunque non E/9. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente come parametri costituzionali della motivazione e del diritto di difesa
artt. 112 e 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamati in relazione al vizio motivazionale e al contenuto della sentenza/atto
art. 2 del d.l. 16/1993 conv. in L. 75/1993
norma che disciplina la procedura DOCFA e il classamento catastale in ambito partecipato
art. 3, comma 1, D.M. 701/1994
richiamato come base della procedura DOCFA e dell'obbligo di motivazione del classamento
art. 7 L. 212/2000
richiamato per il contenuto motivazionale degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 156, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel dedotto vizio processuale
r.d.l. 652/1939, artt. 4, 5 e 10
richiamati per la disciplina catastale e il classamento
d.P.R. 1142/1949, artt. 8, 28, 30, 40
richiamati come norme regolamentari sul catasto edilizio urbano e sulla stima/classamento degli immobili
D.M. Finanze n. 28/1998, art. 2
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla classificazione catastale
art. 2, comma 40, d.l. 262/2006 conv. in L. 286/2006
interpretato come norma che esclude la categoria E per immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad uso commerciale o industriale
art. 9, comma 1, L. 36/1994
richiamato nel ragionamento sulla tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa
art. 141 d.lgs. 152/2006
richiamato sul servizio idrico integrato e sui criteri di gestione
art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006
richiamato sui principi tariffari del servizio idrico integrato
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento è sufficientemente motivato quando l'Ufficio, sulla base degli stessi elementi dichiarati dal contribuente, effettua una valutazione tecnica e indica i dati oggettivi, la categoria, la classe e la consistenza attribuite; una motivazione più analitica è necessaria solo se l'Ufficio disattende elementi di fatto indicati dal contribuente o introduce differenze specifiche rispetto alla dichiarazione originaria.
- Il controllo giudiziale sulla motivazione dell'avviso di classamento non coincide con un sindacato di mera attendibilità tecnica della stima, ma riguarda la congruità della motivazione rispetto alla base fattuale utilizzata dall'Ufficio.
- Gli immobili destinati a impianti di depurazione o smaltimento delle acque reflue, quando inseriti in un servizio idrico gestito secondo criteri di economicità e corrispettività, non rientrano nel gruppo catastale E, riservato a beni con carattere radicalmente incommerciabile e estranei alla logica produttiva, ma nel gruppo D, perché ospitano un'attività con natura economica e imprenditoriale.
- Ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale dell'immobile, non la mera natura pubblicistica o l'interesse generale del servizio cui esso è asservito.
- La destinazione a servizio pubblico non è incompatibile con la qualificazione di un'attività come economica o imprenditoriale, quando la gestione avviene secondo criteri di copertura dei costi, remunerazione del capitale e applicazione di tariffe predeterminate.
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