Sentenza del 26/01/2018 n. 1963 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Presupposti di applicazione - Istituzione del servizio - Necessità - Effettivo esercizio annuale da parte dell'ente impositore - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di liquidazione TARSU relativi agli anni 2006, 2007 e 2009, sostenendo: l'illegittima utilizzazione di documenti prodotti tardivamente; la mancata istituzione o attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella zona in cui si trovavano i locali, con conseguente non debenza della tassa; in subordine, il diritto a una riduzione proporzionale della tariffa per avere affidato a una ditta privata il recupero dei rifiuti assimilati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta in appello, poiché nel processo tributario è possibile produrre nuovi documenti in secondo grado se depositati nei termini. Ha inoltre confermato che il servizio risultava istituito nella zona, come dimostrato dalla presenza di cassonetti e dall'utilizzo del servizio da parte di altre imprese. La TARSU è quindi dovuta anche se il contribuente non utilizza concretamente il servizio o lo considera irregolare, purché il servizio sia istituito e potenzialmente fruibile. Il precedente giudicato relativo agli anni 2005 e 2008 non si estendeva alle annualità 2006, 2007 e 2009, poiché l'attivazione del servizio deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta. La richiesta subordinata di riduzione è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancata indicazione della documentazione e degli adempimenti richiesti dal regolamento comunale. La società è stata condannata al pagamento di 7.300 euro di spese processuali, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 64
La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali situati nelle zone in cui il servizio è istituito, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, purché sussista la possibilità di utilizzarlo.
Il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione di locali in una zona servita, non l'effettiva fruizione individuale del servizio. Non è necessario che la raccolta sia stata svolta in modo perfettamente regolare per ogni annualità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 58 e 61
Il giudice d'appello può fondare la decisione su documenti nuovi, purché prodotti tempestivamente nel giudizio di secondo grado.
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, purché rispettati i termini processuali applicabili.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura di violazione di legge deve distinguersi dal vizio di motivazione o di valutazione delle prove; non è sufficiente contestare genericamente l'apprezzamento dei documenti senza dedurre correttamente il relativo vizio.
D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, comma 14
Sulla tariffa può essere applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, se adeguatamente dimostrate.
L'affidamento a terzi del recupero dei rifiuti non comporta automaticamente l'esenzione dal tributo, ma può fondare una riduzione tariffaria se ricorrono i presupposti e sono rispettati gli adempimenti previsti.
Regolamento Comune di Roma n. 105/05 e Regolamento n. 24/03
La riduzione deve essere richiesta e provata secondo le modalità regolamentari, normalmente mediante dichiarazioni, attestazioni del soggetto autorizzato e registri di carico e scarico, entro i termini stabiliti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per TARSU, TIA e tributi analoghi, la tassa è normalmente dovuta quando il servizio di raccolta è istituito nella zona e il contribuente può potenzialmente usufruirne; non occorre dimostrare l'effettivo utilizzo personale.
- L'irregolarità, l'insufficienza o la discontinuità del servizio non determinano automaticamente l'esenzione totale dal tributo. Eventuali riduzioni o restituzioni richiedono la prova dei presupposti previsti dalla legge o dal regolamento comunale.
- L'affidamento della raccolta o del recupero dei rifiuti a una ditta privata non esclude di per sé il tributo, ma può consentire una riduzione soltanto se i rifiuti sono qualificati come assimilati, il recupero è documentato e tutte le richieste sono presentate nei termini.
- L'attivazione del servizio e le condizioni di debenza possono variare da un anno all'altro; perciò un giudicato relativo a precedenti annualità non si estende automaticamente agli anni successivi o intermedi.
- Chi chiede una riduzione tariffaria deve indicare con precisione la base normativa, i rifiuti interessati, le quantità recuperate, le richieste presentate e tutta la documentazione richiesta dal regolamento. La semplice produzione di fatture di smaltimento può non essere sufficiente.
- Nel processo tributario la documentazione prodotta tardivamente in primo grado può essere valutata in appello se nuovamente depositata tempestivamente secondo le regole del giudizio di secondo grado.
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