Cassazione Penale, Sentenza n. 14952/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento (fatti del 3 dicembre 2024). Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, lamentando che non è stato adeguatamente valorizzato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 18/01/2023 (conversione della casa di lavoro in libertà vigilata), il tempo trascorso dal fatto (cd. "tempo silente") e l'assenza di pendenze recenti; ha inoltre contestato l'assenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio; (2) nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura e al principio di proporzionalità (art. 275 c.p.p.), sostenendo che non è stato valutato adeguatamente il ricorso a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica: la decisione del Tribunale di Bologna si è fondata su numerosi elementi concreti e prognostici (molteplici e gravi precedenti penali, dichiarazione di delinquenza abituale, precedenti condanne per evasione, ripetuti reati analoghi anche in periodo di misura di sicurezza, pendente procedimento per analoghi fatti del 5/9/2024, impossibilità deterrente dei precedenti periodi di detenzione, stato di disoccupazione, entità del danno ~2.490 euro). La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione di merito sugli elementi di fatto non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione; ha affermato che il "tempo silente" non esclude l'attualità del pericolo ma richiede motivazione più approfondita, che però nel caso è stata fornita. Quanto alla proporzionalità, la Corte ha ritenuto che il Tribunale ha adeguatamente motivato perché le misure meno afflittive non sarebbero state idonee a prevenire la reiterazione; pertanto la custodia cautelare è legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. Sentenza del 28/01/2026.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
Definisce il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che non è necessaria l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica sulla probabilità di condotte reiterative, fondata su elementi concreti e tanto più approfondita quanto maggiore il tempo trascorso dai fatti
art. 275 codice di procedura penale
Regola i criteri di scelta della misura cautelare; la Corte richiama il principio di proporzionalità e il "minore sacrificio necessario", valutando che il Tribunale ha motivato perché misure meno afflittive erano inidonee
art. 276, comma 1-bis codice di procedura penale
Riferimento normativo sulle valutazioni cautelari e agli automatismi limitati dalla legge 47/2015; indicato nel testo come parte del quadro normativo che amplia la discrezionalità del giudice nella individualizzazione della coercizione
art. 284, comma 5-bis codice di procedura penale
Prevede limiti alla concessione degli arresti domiciliari (es. chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti), ma consente una deroga se il giudice, su specifici elementi, ritiene il fatto di lieve entità e idoneità della misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale ha comunque motivato il rigetto di misure alternative anche rispetto a questo vincolo
legge 47/2015
Emendata le disposizioni cautelari rendendo più stringenti le condizioni per le misure restrittive e riducendo gli automatismi; la Corte sottolinea che la legge ha ampliato gli spazi valutativi del giudice per garantire individualizzazione e il minimo sacrificio necessario
artt. 3, 13, 27 Costituzione
Principi costituzionali richiamati in tema di libertà personale, proporzionalità della restrizione e funzione rieducativa della pena, che orientano l'interpretazione restrittiva dell'uso della custodia cautelare
Massime di principio
- La sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione non è esclusa dal semplice decorso del tempo ("tempo silente"): richiede una valutazione prognostica motivata sulla personalità criminale, la sistematicità dei precedenti e le modalità del fatto
- Un provvedimento di magistratura di sorveglianza (es. conversione di misura di sicurezza) non dimostra automaticamente la cessazione della pericolosità; va valutato nel contesto e può essere letto come elemento nella prognosi
- La Corte di legittimità non rifa la valutazione di merito sugli elementi di fatto: il sindacato è limitato alla verifica della completezza, coerenza e logicità della motivazione; per ribaltare la decisione occorre dimostrare vizi motivazionali concreti
- La custodia cautelare resta extrema ratio: il giudice deve motivare perché le misure meno afflittive sono inidonee; motivazioni basate su plurimi precedenti, inefficacia deterrente dei periodi di detenzione precedenti, recidiva e gravità/entità del danno possono legittimare il carcere
- In casi simili, la difesa dovrebbe produrre elementi concreti di modificazione della condotta (es. lavoro stabile, percorsi di riabilitazione, prova di buona condotta recente) per contrastare la prognosi di pericolosità
- Le doglianze su proporzionalità e scelta della misura hanno più chance se dimostrano che il giudice non ha esaminato opzioni alternative o ha usato formule di stile senza argomentare l'inidoneità delle misure meno afflittive
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