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Sentenza

Sentenza n. 1041/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata in data 12/11/2025 e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con l’istanza a oggi rimasta inevasa.

Giustizia amministrativa202600052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa a un decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso documentale presentata nel novembre 2025, avente a oggetto la copia di un decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per determinate infermità, indicato come esistente ma non notificato. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine al Ministero della Difesa di esibire la documentazione richiesta. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la documentazione e un rapporto informativo, sostenendo che l'istanza non fosse accoglibile perché la competente C.M.O. aveva ricondotto le infermità a patologie già precedentemente riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il ricorrente non ha contestato tali deduzioni né fornito elementi idonei a dimostrare l'effettiva esistenza del decreto richiesto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il diritto di accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione e non può essere utilizzato per ottenere la formazione di un nuovo documento o per verificare l'esistenza di un atto soltanto ipotizzato dall'interessato. Nel caso concreto, l'istanza riguardava un decreto indicato con la clausola 'ove esistente', sicché la sua esistenza non era certa. Inoltre, dal rapporto informativo del Ministero risultava che il decreto non era mai stato emesso, poiché la C.M.O. aveva ricondotto le infermità a quelle già oggetto di precedenti riconoscimenti. In assenza di contestazioni o di prova contraria da parte del ricorrente, il Collegio ha ritenuto insussistente il presupposto oggettivo del diritto di accesso. Le spese sono state compensate, poiché il riscontro espresso dell'amministrazione sulle ragioni del rigetto era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso è stato impugnato come silenzio-rigetto.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento del potere del giudice di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale presuppone l'esistenza e la detenzione del documento da parte dell'amministrazione; non consente di ottenere la formazione di un atto inesistente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, l'oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale può riguardare esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione destinataria dell'istanza; non è esercitabile per ottenere la formazione di un nuovo atto.
  • Quando l'istanza individua un documento con una formula condizionale quale 'ove esistente', spetta al richiedente dimostrare, in caso di contestazione, l'effettiva esistenza del documento; la mera ipotizzazione della sua formazione non è sufficiente.
  • Il deposito in giudizio di un rapporto informativo dell'amministrazione che escluda l'esistenza del documento richiesto, non specificamente contestato dal ricorrente e non superato da elementi probatori contrari, è idoneo a escludere il presupposto oggettivo del diritto di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

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