Cassazione Penale, Ordinanza n. 25081/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato in cassazione, personalmente, l'ordinanza del 12 febbraio 2025 emessa dal tribunale di sorveglianza di Ancona. L'atto risultava corredato da autenticazione della sottoscrizione e da delega al deposito in favore di un avvocato, ma non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo affrontato dalla Corte non attiene al merito della misura di sorveglianza, bensì alla ritualità dell'impugnazione: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore cassazionista. La ricorrente, nella memoria, ha evidentemente insistito sulla validità del ricorso così proposto, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti autenticazione della firma e delega al deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ha inoltre precisato che l'autenticazione della sottoscrizione e la delega al deposito non sanano il difetto, trattandosi di atto impugnatorio personale che richiede comunque la sottoscrizione del difensore abilitato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
salvo che la parte non vi provveda personalmente
La Corte applica la versione risultante dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nel vaglio della legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., ritenuto non leso dalla previsione della rappresentanza tecnica in cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato ai fini della questione di costituzionalità, esclusa dalla Corte come parametro violato dalla preclusione della difesa personale in cassazione.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato quale disposizione che ha inciso sull'art. 613 c.p.p. introducendo l'attuale disciplina della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Costituisce il fondamento normativo della soppressione dell'inciso che consentiva la proposizione personale del ricorso.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione è inammissibile.
- L'autenticazione della firma del ricorrente e la delega al deposito dell'atto non equivalgono alla sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista e non sanano il vizio di inammissibilità.
- La rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto al ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. e art. 6 CEDU.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione tecnica può essere dichiarata senza formalità di procedura; in tal caso seguono la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24995/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25014/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25015/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25017/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25018/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25020/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →