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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Notifica atti tributari impositivi di cui all'art. 60, comma 1, lettera e), DPR 600/1973 effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Obbligo per il messo notificatore di indicare il luogo ovo si è recato e di attestare di aver verificato l'irreperibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità o l'inesistenza della notificazione degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in relazione all'art. 60, comma 1, lettera e), del DPR 600/1973. In particolare, il messo notificatore si era limitato ad attestare che il contribuente, pur risultando residente nel comune, non era reperibile e non disponeva di un'abitazione conosciuta, senza indicare il luogo concretamente raggiunto per eseguire la notifica e senza attestare adeguatamente le ricerche svolte presso l'indirizzo anagrafico e il domicilio fiscale.

La decisione

La contestazione è stata accolta. La sentenza ha stabilito che la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. può essere utilizzata per notificare gli atti tributari solo dopo l'effettiva esecuzione delle ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe e quello del domicilio fiscale. Il messo deve indicare il luogo in cui si è recato e attestare di avere verificato l'irreperibilità del destinatario. La mera dichiarazione generica di irreperibilità o dell'assenza di un'abitazione non è sufficiente a rendere valida la notifica.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 1, lettera e), DPR 600/1973

    Notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari impositivi

    La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e richiede, nei casi di irreperibilità, il rispetto delle garanzie procedurali previste per rendere conoscibile l'atto al contribuente.

  • Art. 140 c.p.c.

    Deposito dell'atto nella casa comunale e dell'avviso di deposito nell'albo del comune

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale è legittima soltanto dopo ricerche effettive e documentate presso i luoghi pertinenti alla reperibilità del destinatario. Il messo deve indicare il luogo visitato e attestare l'irreperibilità.

Massime di principio

  • La notifica per irreperibilità relativa non può fondarsi su una formula generica: il messo notificatore deve documentare le verifiche concretamente eseguite.
  • Per gli atti tributari, prima di procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c. occorre verificare sia l'indirizzo risultante dall'anagrafe sia il domicilio fiscale del contribuente.
  • L'attestazione di notifica deve indicare il luogo nel quale il messo si è recato e descrivere l'esito delle ricerche; l'omissione di tali elementi può determinare l'invalidità della notificazione.
  • In una situazione analoga, è opportuno confrontare la relata di notifica con i dati anagrafici e fiscali disponibili alla data della notifica, verificando se l'amministrazione abbia svolto ricerche effettive e sufficientemente specifiche.

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