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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 15030 - Corte di Cassazione

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - Responsabilità ex art. 385, comma 4, c.p.c. - Abrogazione a decorrere dal 4 luglio 2009 - Sentenze pubblicate dopo tale data, ma relative a giudizi instaurati prima - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo per il recupero di spese legali. Il ricorso è stato notificato tempestivamente all'Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2011, ma tardivamente al Comune, effettivo contraddittore, il 29 marzo 2011. Il Comune ha quindi eccepito la tardività e ha chiesto anche la condanna per responsabilità processuale aggravata. La Corte ha inoltre dovuto stabilire se l'art. 385, comma 4, c.p.c., pur abrogato dal 4 luglio 2009, fosse applicabile a un giudizio di primo grado iniziato prima di tale data.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, poiché rilevava soltanto la notificazione effettuata al Comune, avvenuta oltre il termine di impugnazione. Ha condannato il contribuente al pagamento delle spese processuali di Euro 600,00 per ciascuna amministrazione intimata, oltre alle spese generali in favore del Comune. Ha inoltre ritenuto configurabile la colpa grave, poiché il contribuente conosceva la scadenza del termine e ha comunque notificato successivamente il ricorso al corretto destinatario. È stato quindi condannato a versare al Comune un'ulteriore somma di Euro 600,00 ai sensi dell'art. 385, comma 4, c.p.c., oltre agli interessi legali. La norma, benché abrogata dal 4 luglio 2009, è stata ritenuta applicabile perché il giudizio era stato instaurato in primo grado il 10 giugno 2008.

Norme richiamate

  • Art. 385, comma 4, c.p.c.

    Prevedeva la condanna del soccombente al pagamento di un'ulteriore somma in favore della controparte in caso di colpa grave.

    La disposizione, pur abrogata dalla legge n. 69 del 2009, continua ad applicarsi ai giudizi instaurati in primo grado prima del 4 luglio 2009. La colpa grave ricorre quando il ricorso è proposto con consapevolezza della sua infondatezza o inammissibilità, oppure senza la normale diligenza necessaria per accertarla.

  • Art. 46, comma 20, legge n. 69 del 2009

    Ha disposto l'abrogazione dell'art. 385, comma 4, c.p.c., con decorrenza dal 4 luglio 2009.

    L'abrogazione non si applica automaticamente ai giudizi relativi a sentenze pubblicate dopo tale data, se il giudizio di primo grado era stato instaurato anteriormente.

  • Art. 58, comma 1, legge n. 69 del 2009

    Le nuove norme si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge.

    Per stabilire l'applicabilità dell'abrogazione occorre fare riferimento alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non alla data di pubblicazione della sentenza impugnata o alla data di proposizione del ricorso per cassazione.

  • Art. 96 c.p.c.

    Disciplina la responsabilità processuale aggravata.

    La domanda del Comune è stata ricondotta alla disciplina speciale dell'art. 385, comma 4, c.p.c., applicabile nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere notificato alle parti effettive del giudizio di merito; la notificazione a un soggetto estraneo non sostituisce quella dovuta al corretto contraddittore e non impedisce la tardività.
  • Quando una norma processuale viene abrogata, la disciplina transitoria può collegare l'applicazione della nuova norma alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, anziché alla data della sentenza o dell'impugnazione.
  • La verifica della tempestività deve essere effettuata con riferimento alla notificazione valida eseguita nei confronti della parte corretta.
  • La proposizione consapevole di un'impugnazione tardiva o l'omessa verifica diligente dei termini può comportare, oltre all'inammissibilità e alle spese, una condanna ulteriore per responsabilità processuale aggravata.
  • La consapevolezza della scadenza del termine, desumibile anche dalle dichiarazioni contenute in un precedente atto notificato erroneamente, può costituire elemento idoneo a dimostrare la colpa grave.

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