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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7274/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava alla cassazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. L'Agenzia contestava: 1) la rilevanza della mancata presentazione delle dichiarazioni periodiche/annuali ai fini della detrazione IVA (accertamento induttivo ai sensi art.55 DPR n.633/1972); 2) la mancata ed efficace motivazione della CTR sul punto dell'indeducibilità di maggiori costi ai fini delle imposte dirette; 3) la disapplicazione delle sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione, per avere la CTR ritenuto che la mancata presentazione fosse imputabile al professionista incaricato e non al contribuente; 4) la liquidazione a favore del contribuente, contumace in appello, delle spese del giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando che la detrazione IVA può essere riconosciuta se il contribuente prova i presupposti sostanziali con fatture o altra documentazione, anche in assenza di dichiarazioni periodiche/annuali, salvo questioni di tempestività non sollevate). Ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quarto: ha ritenuto carente la motivazione della CTR circa l'indeducibilità dei maggiori costi (violazione art. 360/1, n.4 c.p.c.), ha cassato la decisione con riferimento alle sanzioni perché la CTR non ha verificato se il contribuente avesse assolto all'onere di provare l'assenza della propria colpa nella scelta o nella vigilanza del professionista (art.6, comma 3, d.lgs. n.472/1997), e ha cassato anche la statuizione sulle spese di giudizio in favore del contribuente contumace, richiedendo che il giudice di rinvio tenga conto che chi è contumace non può ottenere rimborso di spese non sostenute. La sentenza è quindi cassata in parte e rinviata alla CTR per nuovo esame limitatamente alle questioni cassate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    Riferita in relazione alla metodologia di accertamento induttivo IVA; la Corte ha comunque confermato che, anche in assenza di dichiarazioni periodiche/annuali, il diritto alla detrazione può sussistere se provati i requisiti sostanziali mediante fatture o altra documentazione

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), artt. 17, 18 e 22

    Richiamata per distinguere requisiti sostanziali (art.17) — che fondano il diritto alla detrazione — dai requisiti formali (artt.18 e 22) che sono meramente illustrativi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE secondo cui la violazione di requisiti formali non esclude di per sé la detrazione se i requisiti sostanziali sono dimostrati

  • D.P.R. 22 dicembre 1998, n. 322, art. 8, comma 3

    Richiamato in tema di termini per l'esercizio del diritto alla detrazione (termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo)

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1

    Norma generale sulle sanzioni tributarie richiamata nella censura; la Corte ha esaminato l'applicazione delle sanzioni con riferimento all'elemento soggettivo e alla prova dell'assenza di colpa

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3

    Stabilisce che il contribuente non è punibile quando dimostra che l'inadempimento è addebitabile esclusivamente a terzi; la Corte ha richiamato che l'onere della prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente e che occorre verificare se abbia vigilato (es. ottenimento ricevute telematiche)

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Fondamento giurisdizionale del ricorso per cassazione utilizzato dall'Agenzia: n.3 per violazione di norme di diritto, n.4 per vizio di motivazione; la Corte ha accolto i motivi in parte sulla base di questi vizî

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Richiamato in relazione alla ripartizione delle spese di lite; la Corte ha stabilito che non possono essere riconosciute spese di cui il contumace non ha sostenuto l'onere effettivo

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la mancanza di dichiarazioni periodiche o annuali non esclude automaticamente il diritto alla detrazione: conta la prova dei requisiti sostanziali (es. fatture, documentazione contabile) e il rispetto dei termini di esercizio del diritto.
  • In materia di imposte dirette, la Corte d'appello deve fornire motivazione specifica e autonoma sulle questioni di fatto e di diritto sollevate in gravame; la motivazione 'per relationem' o generica può essere causa di cassazione.
  • Per le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione, il contribuente che invoca la responsabilità del professionista deve provare di aver assolto all'onere di vigilanza (ad esempio richiedendo e conservando le ricevute di invio telematico); l'onere della prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente.
  • Una parte contumace in sede d'appello non può ottenere il rimborso di spese di giudizio per attività difensive non sostenute: il giudice, nella liquidazione, deve valutare se le spese siano effettivamente state sostenute.
  • Se la Corte di cassazione ravvisa carenze di motivazione o omissioni su profili specifici, è normale la cassazione parziale con rinvio al giudice di merito per nuova valutazione sulle sole questioni indicate.

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