Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 16606/2026 - Roma, Sezione 2T

per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 4813 del 4 settembre 2023 emessa nel giudizio promosso da Marfood srl contro Roma Capitale avente ad oggetto l’annullamento: “della Determinazione Dirigenziale prot. CA/137638/2026 del 22/07/2026 recante “Decadenza dell’occupazione di suolo pubblico emergenza COVID 19 di cui all’istanza protocollo CA/71361 del 04.05.2022 a servizio del locale ubicato in Piazza di Sant’Apollinare per Piazza di Tor Sanguigna 12, a nome della MARFOOD s.r.l. e p.e. al Rappresentante legale MARIOTTI MARCO, per mancato adeguamento al Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 118/2025”; del rapporto informativo della Polizia Locale – Gruppo Centro Storico, prot. VA/2026/109201; -del preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 prot. CA/2026/0128832 del 08/07/2026; di ogni altro atto, parere, nota non conosciuti che siano ostativi alla ricorrente”.

Giustizia amministrativa202608186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Ordinanza cautelare n. 4813 del 4 settembre 2026, limitatamente all’erronea indicazione nell’epigrafe degli atti impugnati; la correzione non incide sulla decisione cautelare di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto, con istanza depositata il 10 settembre 2026, la correzione dell’ordinanza cautelare n. 4813, poiché l’epigrafe indicava atti relativi a un diverso esercente e a un diverso locale, anziché quelli effettivamente impugnati nel ricorso introduttivo: la determinazione dirigenziale del 22 luglio 2026 di decadenza dall’occupazione di suolo pubblico connessa all’emergenza COVID, il rapporto informativo della Polizia Locale e il preavviso di diniego dell’8 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., riconoscendo che nell’epigrafe dell’ordinanza cautelare erano stati indicati per errore provvedimenti diversi da quelli impugnati. Ha quindi disposto la sostituzione della descrizione degli atti nell’epigrafe con quella corretta, senza modificare il contenuto decisorio dell’ordinanza cautelare, che aveva respinto la domanda di sospensione. Nessuna pronuncia sulle spese della procedura di correzione; disposte le annotazioni di segreteria ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto che l’istanza di correzione dell’errore materiale deve essere accolta, atteso che effettivamente nell’epigrafe risultano erroneamente indicati provvedimenti diversi da quelli impugnati;

    La disposizione consente di correggere l’errore materiale nell’epigrafe della pronuncia quando vi siano indicati atti diversi da quelli effettivamente impugnati.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.

    Accolta la correzione, la segreteria deve effettuare le annotazioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • È correggibile come errore materiale, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., l’erronea indicazione nell’epigrafe di una pronuncia degli atti impugnati, quando dal ricorso e dagli atti risulti che si tratta di provvedimenti diversi da quelli effettivamente contestati.
  • La correzione dell’epigrafe volta a rettificare l’identificazione degli atti impugnati non modifica, di per sé, il contenuto decisorio della pronuncia corretta.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.