Cassazione Penale, Sentenza n. 10457/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (guida in stato di ebbrezza) ma aveva inoltre disposto la revoca della patente di guida. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge per errata applicazione degli artt. 187, commi 1-bis e 1-quater, c.d.s., e ha censurato il Tribunale per avere esercitato una potestà non spettante al giudice in materia di sanzioni amministrative accessorie, la cui competenza, dopo la declaratoria di estinzione del reato, è rimessa agli organi amministrativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Ha annullato senza rinvio la statuizione del Tribunale concernente la revoca della patente di guida e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s. La declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è stata confermata implicitamente, mentre la parte della sentenza che imponeva la revoca della patente è stata eliminata.
Norme richiamate
art. 186 c.d.s.
art. 186, comma 2 lett. b, comma 2-bis e 2-sexies c.d.s.
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; citata per la qualificazione del reato a carico dell'imputato. La Corte ricorda la distinzione tra le previsioni che attribuiscono al giudice la possibilità di applicare sanzioni sostitutive e le ipotesi (come la messa alla prova) in cui non viene accertata responsabilità penale e pertanto non è dovuta l'applicazione diretta di sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice.
art. 187 c.d.s.
art. 187, commi 1-bis e 1-quater c.d.s.
Norma richiamata nel motivo del ricorso per presunta errata applicazione. La Corte evidenzia che, pur esistendo disposizioni che consentono al giudice di applicare talune sanzioni sostitutive, tale potere non si estende automaticamente alla revoca della patente quando opera la messa alla prova e l'estinzione del reato.
art. 168-ter c.p.
Regola la messa alla prova; la Corte sottolinea che la messa alla prova prescinde dall'accertamento di responsabilità penale e può portare all'estinzione del reato, con la conseguenza che non possono esserle automaticamente applicate sanzioni amministrative accessorie di competenza amministrativa.
art. 224 c.d.s.
Stabilisce la competenza del Prefetto in ordine alle sanzioni amministrative accessorie (tra cui la revoca della patente). La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di sua competenza in applicazione di questa norma.
art. 186 e art. 187 c.d.s. (sanzione sostitutiva)
art. 186, comma nono-bis e art. 187, comma ottavo-bis c.d.s.
Previsioni che consentono al giudice, in deroga all'art. 224, di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in luogo di altre sanzioni; la Corte le contrappone alla fattispecie della messa alla prova per spiegare perché solo in quei casi la competenza decisionale può rimanere al giudice, mentre nella messa alla prova il potere sanzionatorio amministrativo spetta all'organo prefettizio.
Massime di principio
- Se il giudice penale dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), non può applicare direttamente sanzioni amministrative accessorie di competenza prefettizia, come la revoca della patente: tali misure devono essere demandate al Prefetto ai sensi dell'art. 224 c.d.s.
- Il giudice può applicare sanzioni sostitutive o misure di natura amministrativa solo quando la legge lo prevede espressamente (es. art. 186 comma nono-bis e art. 187 comma ottavo-bis c.d.s. per lavoro di pubblica utilità), e tali ipotesi sono distinte dalla messa alla prova.
- In procedimenti con messa alla prova è essenziale distinguere la sfera penale (eventuale estinzione del reato senza accertamento di responsabilità) dalla sfera amministrativa: l'avvio o l'imposizione di sanzioni amministrative accessorie rimane di competenza degli organi amministrativi.
- Per la difesa: se la sentenza penale dispone sanzioni amministrative accessorie dopo una messa alla prova, è opportuno impugnare per vizio di legittimità e chiedere la trasmissione al Prefetto; in alternativa, impugnare l'eventuale provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto nei modi e termini previsti dalle norme amministrative.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere la non competenza del giudice a imporre la revoca quando opera la messa alla prova; quindi in casi analoghi la previsione di una revoca in sentenza è suscettibile di annullamento in Cassazione.
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