Ordinanza n. 7743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 346/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due intimazioni di pagamento notificate il 23 aprile 2024, rispettivamente per Euro 194.284,00 e Euro 132.292,31, relative a debiti per le annate lattiero-casearie indicate e riferite a cartelle AGEA asseritamente notificate il 10 dicembre 2018; è appellata la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 346/2024
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha appellato la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 346/2024, chiedendo in questa fase il rinvio della trattazione perché è ancora in corso la procedura alla quale aveva chiesto di aderire il 29 luglio 2025, ai sensi dell’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023 e modificato dalla l. n. 207/2024. Il giudizio di primo grado riguardava due intimazioni di pagamento per crediti relativi a diverse annate lattiero-casearie. L’ordinanza non espone i motivi di appello contro la sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza di rinvio, ma precisa che si tratta dell’ultimo rinvio. Rileva che il meccanismo previsto dall’art. 10-ter della l. n. 103/2023 è incompleto: l’accesso concreto dipende da atti attuativi non conosciuti e la legge non disciplina gli effetti della procedura sui giudizi pendenti. Poiché la procedura è ancora pendente e non vi sono certezze sui tempi di definizione, il Collegio segnala la necessità di valutarne la compatibilità con il principio della ragionevole durata del processo. Assegna all’amministrazione 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per illustrare le disposizioni attuative predisposte e fornire informazioni sullo stato e sui tempi di conclusione della procedura dell’appellante. Trasmette quindi il fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito; non decide l’appello.
Norme richiamate
art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
che, come già evidenziato dalla Sezione, il nuovo art. 10 ter della L. n. 103/2023 è previsione normativa che si presenta come minus quam perfecta atteso che la concreta possibilità di accedere al meccanismo da essa previsto risulta subordinata all’adozione di atti attuativi allo stato non conosciuti ed inoltre, non sono disciplinate le conseguenze giuridiche che l’attivazione della procedura di che trattasi è destinata a sortire sui giudizi in essere;
La procedura di adesione è configurata come incompleta, poiché il suo accesso dipende da atti attuativi non conosciuti e la disciplina non stabilisce quali effetti produca sui giudizi pendenti.
art. 111, comma 1, Cost.
che la perdurante pendenza della procedura in assenza di elementi certi circa la tempistica della sua definizione impone al Collegio di valutare la compatibilità del meccanismo conciliativo con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 1, Cost.;
La durata incerta della procedura conciliativa, quando questa incide sulla prosecuzione di giudizi pendenti, impone di verificarne la compatibilità con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Quando una procedura conciliativa prevista dalla legge è ancora pendente, ma la disciplina non chiarisce i suoi effetti sui giudizi in corso e i tempi di conclusione non sono certi, il giudice può disporre un rinvio istruttorio e richiedere all’amministrazione informazioni sulle disposizioni attuative, sullo stato della procedura e sui tempi previsti per definirla.
- La pendenza di una procedura amministrativa connessa alla controversia non giustifica rinvii indefiniti: la sua durata incerta deve essere valutata alla luce del principio della ragionevole durata del processo.
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