Cassazione Civile, Sentenza n. 782/2021 del 19/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 relativo ad aree di sua proprietà (Comune di Manocalzati) e il risarcimento del danno per l'occupazione iniziata nel 1988 da parte del Consorzio GOI, poi ARIN. Il giudizio è stato riassunto innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: il T.S.A.P. ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della riassunzione/riproposizione rispetto al termine perentorio previsto dalla disciplina processuale amministrativa (dimidiazione dei termini applicabile ai processi amministrativi), con conseguente formazione del giudicato a seguito del mancato tempestivo esercizio dei rimedi.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ha rigettato il ricorso del signor Venezia. Ha confermato che il T.S.A.P. correttamente ha verificato la legittimità della riassunzione con riferimento all'art. 11 del D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) e alla disciplina della riduzione alla metà dei termini processuali per il processo amministrativo. Sono state respinte tutte le doglianze: l'assenza di applicazione di art. 119 (secondo il ricorrente) non è stata ritenuta contestabile perché il T.S.A.P. ha valutato la correttezza del rispetto del termine per la riproposizione; la distinzione tra riassunzione e nuova domanda non ha scongiurato la decadenza rispetto alla parte dedotta per annullamento dell'atto amministrativo; l'eventuale omissione di pronuncia sul risarcimento poteva essere sanata con rimedio di rettificazione ex art. 204 R.D. n. 1175/1933. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 327/2001, art. 42-bis
Norma riferita all'acquisizione sanante delle aree; la domanda principale del ricorrente mirava all'annullamento del decreto adottato ai sensi di questa disposizione
D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), art. 11
Stabilisce il termine per la riproposizione/riassunzione della causa avanti al giudice competente quando il primo giudice si dichiara incompetente: il T.S.A.P. ha applicato questa norma per verificare la tempestività della riassunzione
Codice di procedura civile, art. 119
"dimidiazione dei termini"
Concetto richiamato nella disciplina del processo amministrativo: la riduzione alla metà dei termini processuali si applica al processo amministrativo (secondo la Corte nella fattispecie i termini trimestrali erano quelli rilevanti) e incide sul termine per impugnare e per riassumere
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione alla possibile omessa pronuncia: la Corte osserva che eventuali inesattezze sulla decisione in ordine al risarcimento sono sanabili con altri rimedi procedurali
R.D. n. 1175/1933, art. 204
Strumento indicato dalla Corte per la rettificazione di errori od omissioni della sentenza (es. omessa pronuncia su una domanda accessoria) e ritenuto più idoneo rispetto all'impugnazione in Cassazione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello del ricorso principale
Codice di procedura civile, art. 37
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla rimessione in termini per giustificato motivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la decisione impugnata motivava il diniego alla rimessione
Massime di principio
- Quando un giudice iniziale si dichiara privo di giurisdizione, la riassunzione o riproposizione della domanda davanti al giudice competente deve avvenire nei termini perentori previsti dalle norme applicabili (art. 11 c.p.a. e disciplina sulla riduzione dei termini); il mancato rispetto comporta inammissibilità/tardività e formazione del giudicato.
- Nei processi amministrativi occorre tener conto della dimidiazione dei termini (riduzione alla metà) prevista per il procedimento: i termini decadenziali utili per riassumere o impugnare sono più brevi rispetto al rito ordinario.
- La distinzione tra 'riassunzione' e 'nuova domanda' non esclude l'applicazione dei termini perentori previsti per la riproposizione quando la questione origina da un procedimento iniziale passato in giudicato per mancata impugnazione.
- Se la decisione omette di pronunciarsi su una specifica domanda (es. risarcitoria), la via corretta per ottenere integrazione o rettifica della pronuncia è la rettificazione/integrazione della sentenza (es. art. 204 R.D. n. 1175/1933), non automaticamente la Cassazione per vizi formali.
- Richieste di rinvio udienza basate generichemente su motivi connessi alla pandemia o all'età dei difensori devono essere adeguatamente specificate: la mera allegazione di fragilità non basta a giustificare rinvii se l'udienza si svolge nel rispetto delle norme sanitarie.
- In contenziosi su atti di acquisto/occupazione demaniale o acquisizione sanante, è cruciale curare la tempestività degli atti processuali e valutare subito i termini decadenziali per non perdere la possibilità di impugnare.
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