Sentenza n. 2016/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Venezia del 28 maggio 2026, notificato il 15 luglio 2026, di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia il 17 settembre 2023 sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato. La convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, per la sottoscrizione del modello 209 e del contratto di soggiorno, era intervenuta soltanto l’11 dicembre 2024; il datore di lavoro originario aveva poi cessato l’attività il 31 dicembre 2024 e il rapporto non era mai stato concretamente instaurato. Il ricorrente aveva reperito altra occupazione e dal 2025 lavorava con contratto a tempo indeterminato. Dopo un precedente ricorso contro il silenzio, la Questura aveva rigettato l’istanza perché mancava l’instaurazione e la formalizzazione del rapporto con il datore originario e perché non era stata prodotta la documentazione richiesta per l’eventuale titolo per attesa occupazione. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e della circolare ministeriale n. 3836/2007, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell’affidamento. Ha sostenuto che la mancata assunzione dipendeva dal ritardo dell’Amministrazione nella convocazione e dalla decisione unilaterale del datore di cessare l’attività, che aveva agito in buona fede e che il lavoro regolare reperito presso un altro datore doveva essere considerato ai fini del rilascio del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, lasciando ferme le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione sui presupposti per il rilascio del permesso per lavoro subordinato. Ha ritenuto decisivi il ritardo della convocazione, imputabile all’Amministrazione, la cessazione dell’attività del datore originario per cause non imputabili al ricorrente e la prova dell’attuale occupazione regolare e dell’inserimento economico e sociale in Italia. L’art. 22 del d.lgs. 286/1998 non può essere interpretato nel senso che l’assenza del rapporto con il datore originario precluda radicalmente il primo permesso, quando lo straniero sia entrato regolarmente, abbia agito in buona fede e abbia reperito un’altra occupazione. I principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono di considerare la situazione concreta e le circostanze sopravvenute, senza che ciò comporti il riconoscimento automatico del titolo: l’Amministrazione conserva il potere di verificare gli ulteriori presupposti. Spese compensate per il contrasto degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Ritiene, infatti, il Collegio che, sebbene la disciplina posta l’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 effettivamente si riferisca al datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta, tuttavia la disciplina stessa non possa essere interpretata come indicato dalla Questura di Venezia, ossia nel senso che in casi come quello in esame il legislatore ha inteso dare esclusivo rilievo alla oggettiva mancanza dei presupposti normativamente richiesti per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il riferimento dell’art. 22 al datore di lavoro richiedente il nulla osta non comporta che la mancata instaurazione del rapporto con quel datore impedisca in assoluto il rilascio del primo permesso, se il mancato avvio dipende da cause non imputabili allo straniero e questi ha reperito altra attività lavorativa.
art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998
Del resto il legislatore stesso ha mostrato di non voler attribuire decisivo rilievo alla stipula del contratto di lavoro con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta, perché l’art. 22, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 – nel sancire che “Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale” – lascia intendere che finanche nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ossia ancor prima della formalizzazione del contratto di lavoro, lo straniero che abbia regolarmente fatto ingresso nel territorio dello Stato può ivi svolgere la propria attività lavorativa e, quindi, versa in una situazione meritevole di tutela.
La disposizione conferma che la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno non esclude di per sé la possibilità di svolgere attività lavorativa né la meritevolezza di tutela dello straniero regolarmente entrato; il requisito formale non può essere considerato isolatamente in modo da trascurare le circostanze non imputabili all’interessato.
Massime di principio
- Quando lo straniero sia entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro, la mancata instaurazione del rapporto con il datore che lo ha richiesto non preclude automaticamente il rilascio del primo permesso per lavoro subordinato se il mancato avvio è dovuto a cause non imputabili all’interessato, il quale abbia agito in buona fede e reperito una nuova occupazione.
- Nel valutare una domanda di permesso di soggiorno in materia di lavoro, l’Amministrazione e il giudice devono considerare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, il ritardo amministrativo, le cause della mancata assunzione e l’eventuale inserimento lavorativo e sociale sopravvenuto; l’annullamento del diniego non comporta tuttavia il rilascio automatico del titolo, restando all’Amministrazione la verifica degli ulteriori presupposti.
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