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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso il 13/12/2012 che ha determinato un maggior valore di un terreno edificabile ai fini dell'ICI per l'anno 2007. Il ricorso in cassazione si fondava su sei motivi tra cui: omissione di pronuncia della CTR su un motivo di appello; mancato contraddittorio endoprocedimentale con il Comune; illegittima utilizzazione in primo grado di una CTU relativa ad annualità diverse (2005-2006) per determinare il valore del terreno nel 2007; violazioni di vari parametri costituzionali e comunitari e della normativa tributaria relativa alla determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur sussistendo un'omissione della CTR su un motivo di appello, tale omissione non giustificava la cassazione perché il motivo sarebbe stato inammissibile per difetto di interesse e il rinvio al giudice d'appello sarebbe stato inutile. Quanto al mancato contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha richiamato il principio per cui per tributi non armonizzati (come l'ICI) non sussiste un obbligo generale di contraddittorio ex ante salvo specifica norma; la contribuente non ha spiegato quali argomenti avrebbe prospettato in contraddittorio. Sulla determinazione del valore la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito secondo cui la CTU, seppur riferita ad annualità diverse, era riferibile anche al 2007. Non si pronuncia sulle spese per mancata costituzione del Comune; dichiara altresì i presupposti per l'eventuale pagamento supplementare del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Usato dalla ricorrente per lamentare l'omesso esame di motivi di appello; la Corte verifica l'omissione ma ritiene che non giustifichi la cassazione quando il motivo sarebbe inammissibile o il rinvio inutile.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per il principio dell'interesse all'impugnazione: la Corte osserva che il motivo di appello omesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato in chiave costituzionalmente orientata per giustificare che la Corte può omettere la cassazione con rinvio quando il ritorno della causa sarebbe inutile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, come giustificazione della non necessità di rinvio.

  • Cass. Sez. Un. 24823/2015

    "Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto..."

    La Corte applica questo principio per escludere che la violazione del contraddittorio comporti automaticamente l'invalidità dell'atto per tributi non armonizzati (come l'ICI).

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio; la Corte distingue però tra diritto UE (tributi armonizzati) e diritto nazionale (tributi non armonizzati).

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Citati dalla ricorrente in tema di giusto processo e buon andamento dell'amministrazione; la Corte non ritiene che producano, in assenza di norma specifica, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale nel campo delle imposte locali non armonizzate.

  • L. n. 212 del 2000

    Riferimento ai principi di tutela del contribuente; richiamata dalla ricorrente ma non ritenuta idonea a imporre un obbligo endoprocedimentale generale per l'ICI.

  • D.Lgs. n. 146 del 1998

    Citato dalla ricorrente in tema di studi di settore come parametro di valutazione; la Corte non accoglie il rilievo per la specificità del caso e perché l'imposta è locale e non armonizzata.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    art. 5, comma 5: "la base imponibile per le aree fabbricabili era data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori... ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"

    La Corte ricorda i criteri legali per la determinazione del valore delle aree fabbricabili e ritiene che la CTU, pur riferita ad altre annualità, potesse essere utilizzata dal giudice di merito per valutare il valore anche per il 2007.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e D.L. 23 luglio 2021, n. 105

    art. 23, comma 8-bis (convertito), art. 7 (convertito)

    Norme emergenziali che autorizzano la camera di consiglio e l'udienza da remoto; richiamate per spiegare la modalità della pubblica udienza del 5/11/2021.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per tributi locali non armonizzati (es. ICI) non sussiste, in assenza di norma specifica, un obbligo generale per l'amministrazione di attivare un contraddittorio endoprocedimentale la mancata attivazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto salvo che la legge lo preveda.
  • Un'omissione da parte della Corte d'appello di pronunciarsi su un motivo può non giustificare la cassazione quando il motivo sarebbe inammissibile per difetto di interesse o il rinvio sarebbe inutile per l'economia del processo.
  • La CTU prodotta in un altro giudizio o riferita ad annualità diverse può essere utilizzata dal giudice di merito per determinare il valore imponibile di annualità successive se ritenuta pertinente e adeguatamente motivata; tale valutazione è sindacabile limitatamente ai profili di legittimità (rispetto del procedimento) e non nel merito delle valutazioni tecniche.
  • In sede di impugnazione è essenziale che il contribuente specifichi concretamente quali argomentazioni avrebbe svolto in un eventuale contraddittorio con l'amministrazione, altrimenti la censura circa il mancato contraddittorio risulta generica e inefficace.
  • Chi impugna una determinazione di base imponibile fondata su elementi tecnici deve produrre elementi probatori concreti (perizia, dati di mercato, contestazione della CTU) per persuadere il giudice di merito; la mera affermazione di discordanza temporale rispetto alla CTU non è sufficiente senza spiegare la non riferibilità al periodo considerato.

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