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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19693/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena resa dal GUP. Morello Alfonso, Morello Gerardo e Tortora Ciro hanno dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., omessa/insufficiente motivazione riguardo alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen. Maria e Vito Eduardo Tramontano hanno dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., l'illegalità della pena, sostenendo che il giudice aveva adottato una pena di riferimento (pena base) incompatibile con la cornice edittale realmente applicabile ratione temporis per il reato contestato al capo 2) (art.73, comma 5, T.U. stupefacenti), quindi avendo determinato una pena illegale.

La decisione

I ricorsi di Morello Alfonso, Morello Gerardo e Tortora Ciro sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art.448, comma 2‑bis, cod.proc.pen.; i medesimi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso congiunto di Maria e Vito Eduardo Tramontano è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei loro confronti e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno (Ufficio GIP) per nuovo esame della richiesta di applicazione della pena, dovendosi rideterminare la pena in conformità alla corretta cornice edittale.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento). La Corte ricorda che la sentenza di applicazione della pena è soggetta a limiti di impugnabilità indicati dall'art. 448, comma 2‑bis.

  • art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norma sostanziale incriminatrice. Nel caso la corretta cornice edittale ratione temporis del comma 5 è centrale per verificare la legittimità della pena applicata; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia adottato una pena base incompatibile con la cornice edittale effettiva.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che prevede il proscioglimento quando manca il fatto o quando il fatto non costituisce reato o non è più punibile. I ricorrenti Morello/Moretto/Tortora lamentavano omessa verifica di tali condizioni, ma tale vizio non è ammissibile in cassazione contro l'applicazione della pena per i limiti di cui all'art. 448, comma 2‑bis.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c)

    Criteri di motivazione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e carenza di motivazione). Usati per formulare i motivi, ma la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili quando prospettano vizi diversi da quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2‑bis.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n.103)

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli motivi espressamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Su questa base sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi che deducevano solo omissioni motivazionali non rientranti nelle ipotesi tassative.

  • Legge 23 giugno 2017, n.103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2‑bis cod.proc.pen., restringendo le censure ammissibili contro le sentenze di patteggiamento; la Corte ha applicato tale criterio per dichiarare inammissibili i ricorsi dei tre imputati.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che i ricorrenti avessero agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque ha disposto l'obbligo di versamento ritenuto equo (euro 3.000 ciascuno).

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2‑bis: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Le doglianze consistenti in mera omissione o insufficienza di motivazione su questioni non rientranti nelle ipotesi dell'art. 448, comma 2‑bis sono generalmente dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • La deduzione di 'illegalità della pena' (es. adozione di una pena base o di una determinazione della pena incompatibile con la cornice edittale ratione temporis) è un motivo ammesso e può condurre all'annullamento (anche senza rinvio) quando risulti evidente la discrepanza tra la pena determinata e la pena edittale applicabile.
  • Se la Corte di Cassazione accerta un'irrimediabile illegittimità della pena applicata, può annullare senza rinvio e disporre il rinvio degli atti al giudice di merito per nuovo esame, al fine di ricalcolare la pena secondo la corretta cornice normativa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi di colpa, anche al versamento alla Cassa delle ammende in misura equitativamente determinata.

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