Ordinanza n. 259/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 213/2026, resa tra le parti, con cui è stata respinta la domanda cautelare avanzata dalla -OMISSIS- S.r.l. e per il conseguente annullamento: - dell’informativa antimafia a carattere interdittivo prot. n. -OMISSIS- adottata a carico della -OMISSIS- S.r.l. dalla Prefettura di Palermo il 23.12.2025 e notificata in pari data; - ove occorra, per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- del 27.11.2025 della Prefettura di Palermo recante “comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.”; - ove occorra, per quanto di ragione, del verbale del Gruppo Interforze del 30.10.2025, richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento e nel provvedimento interdittivo; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'informazione antimafia interdittiva, nonché l'informazione interdittiva prefettizia e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare di rigetto deducendo l'insussistenza dei presupposti dell'informazione interdittiva, la non significatività del rapporto di parentela tra il legale rappresentante e un soggetto controindicato, l'assenza di elementi attuali di condizionamento mafioso, la natura lecita e professionale dei rapporti contestati, la discontinuità gestionale impressa alla società e al gruppo imprenditoriale e l'illegittima mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Ha inoltre dedotto un pregiudizio grave e imminente per la continuità aziendale, derivante dagli effetti dell'interdittiva sui contratti, sulle garanzie pubbliche, sui finanziamenti, sulla posizione fiscale e sull'operatività complessiva. La Prefettura ha sostenuto che il giudizio non si fondasse sul solo rapporto familiare, ma sulla valutazione unitaria di plurimi elementi relativi all'assetto proprietario e gestorio del gruppo, alla successione nelle cariche sociali, alle cointeressenze economiche e societarie, ai rapporti con soggetti controindicati e a procedimenti penali e di prevenzione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che l'informazione interdittiva non fosse fondata esclusivamente sul rapporto parentale, ma su un quadro indiziario articolato, riferito agli assetti proprietari e gestori, alle cointeressenze societarie ed economiche, ai rapporti con soggetti controindicati e alle risultanze di procedimenti penali e di prevenzione. Tali elementi, valutati complessivamente secondo il criterio probabilistico proprio della prevenzione antimafia, non sono apparsi manifestamente inconsistenti o palesemente inidonei a sostenere il giudizio prefettizio. Le deduzioni sulla liceità dei rapporti, sulla riorganizzazione societaria, sui presidi interni di legalità, sulla presenza di professionisti nell'organo gestorio e sui modelli organizzativi sono state ritenute meritevoli di approfondimento nel merito, ma non sufficienti nella fase cautelare a dimostrare manifesta illogicità, travisamento o radicale carenza istruttoria. Il giudice ha inoltre rilevato la documentazione del preavviso ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, dell'accesso agli atti, delle osservazioni, dell'audizione del legale rappresentante e della rivalutazione del Gruppo interforze; non è apparsa manifestamente irragionevole neppure la mancata applicazione dell'art. 94-bis, essendo il rischio ricondotto a fattori non isolati o contingenti, ma incidenti sugli assetti proprietari, gestori e relazionali dell'impresa. Pur riconoscendo la serietà del pregiudizio economico, il CGARS ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in assenza di un fumus di illegittimità qualificato. È stata espressamente lasciata impregiudicata la valutazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Prevede il preavviso nell'ambito del procedimento per l'informazione antimafia, la cui effettuazione è stata ritenuta documentata.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Prevede le misure di prevenzione collaborativa; la loro mancata applicazione non è apparsa manifestamente irragionevole quando il rischio sia ricondotto a fattori non isolati o contingenti, incidenti sugli assetti proprietari, gestori e relazionali dell'impresa.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'informazione antimafia interdittiva può essere sorretta da una valutazione complessiva e non atomistica di plurimi elementi indiziari relativi agli assetti proprietari e gestori, alle cointeressenze economiche e societarie, ai rapporti con soggetti controindicati e alle risultanze penali e di prevenzione; non è necessario che il provvedimento si fondi sul solo rapporto di parentela né su un singolo episodio.
- Il giudizio prefettizio di prevenzione antimafia è assistito, in sede cautelare, da un criterio probabilistico: la sospensione dell'interdittiva richiede un fumus di illegittimità qualificato, mentre non è sufficiente prospettare elementi alternativi o meramente controargomentativi privi di manifesta evidenza.
- La serietà del pregiudizio economico e alla continuità aziendale derivante dall'informazione interdittiva non impone, da sola, la sospensione cautelare dell'atto, se non è accompagnata da profili manifesti di illegittimità; nel bilanciamento prevale l'interesse pubblico alla prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa.
- La mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa non è manifestamente irragionevole quando l'amministrazione motivi il rischio come non occasionale e lo riconduca a fattori strutturali relativi agli assetti proprietari, gestori e relazionali dell'impresa.
- La partecipazione procedimentale risultante dal preavviso, dall'accesso agli atti, dalla presentazione di osservazioni, dall'audizione del legale rappresentante e dalla successiva rivalutazione del Gruppo interforze esclude, nella fase cautelare, la manifesta invalidità procedimentale del provvedimento interdittivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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