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Ordinanza

Ordinanza n. 9800/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza alla sentenza n. 12965/2024 pubbl. il 17/12/2024 RG n. 13684/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella CASARI;

Giustizia amministrativa202506734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento dell'Amministrazione asseritamente non conforme alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12965/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 12965/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro. Dal testo non emergono in dettaglio né il contenuto della sentenza da eseguire né le specifiche censure formulate contro l'Amministrazione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che dovrà depositare una relazione documentata sui fatti di causa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento, senza una specifica interpretazione nel testo.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Costituisce la base normativa del potere del giudice di disporre l'acquisizione di elementi istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di acquisire d'ufficio gli elementi di prova necessari e giustifica la richiesta di una relazione documentata all'Amministrazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell'incombente istruttorio potrà essere valutato dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento, senza una specifica interpretazione nel testo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento, senza una specifica interpretazione nel testo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento, senza una specifica interpretazione nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere, il giudice può disporre d'ufficio l'acquisizione dall'amministrazione di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, fissando un termine perentorio per il relativo adempimento.
  • Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell'incombente istruttorio disposto dal giudice può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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