Cassazione Penale, Sentenza n. 12800/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/11/2025 con cui il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per reati in materia di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/90). La ricorrente ha censurato la motivazione come meramente apparente e basata su rinvii per relationem, ha contestato la sussistenza di un vincolo associativo stabile (sostenendo la mera natura familiare e occasionale dei rapporti), ha dedotto l'assenza di ripartizione stabile dei ruoli e ha sostenuto l'insussistenza e la non attualità delle esigenze cautelari (contestando l'uso automatico della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e logicamente congrua circa la gravità degli indizi basata su numerosi stralci di intercettazioni e sugli esiti investigativi; ha confermato che, in sede cautelare, il requisito richiesto è la gravità degli indizi (art. 273) e che la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (in tema di reati associativi) legittima, salvo prova contraria, la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; ha quindi ritenuto infondate le doglianze sulla mancata valutazione dell'attualità del pericolo e sull'automatismo della misura. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; disposizione degli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede il vincolo associativo stabile tra tre o più persone, con organizzazione anche minima e finalità continuativa; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi e le intercettazioni dimostrassero tale vincolo e la partecipazione della ricorrente.
art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda i delitti commessi in materia di stupefacenti ("reati fine"); la presenza di più episodi di spaccio è stata considerata coerente con il programma criminoso dell'associazione.
art. 309 c.p.p.
Norma che regola il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del G.i.p. e la Cassazione ha valutato la congruenza della motivazione resa in tale sede.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Contempera due presunzioni relative (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia carceraria) per taluni reati; la Corte ha ricordato che tali presunzioni sono prevalenti e legittimano la misura fino a prova contraria, ma possono essere superate mediante elementi specifici che dimostrino la possibilità di misure meno afflittive.
art. 274 c.p.p.
Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ha affermato che, quando applicabile l'art. 275, comma 3, la presunzione speciale relativa alle esigenze cautelari prevale rispetto alla norma generale dell'art. 274.
art. 273 c.p.p.
Fissazione dei requisiti per l'applicazione delle misure cautelari: in sede cautelare è sufficiente la "gravità" degli indizi, con standard meno stringenti rispetto al giudizio di merito (non è richiesta la precisione e concordanza dell'art. 192, comma 2, c.p.p.).
art. 192, comma 2, c.p.p.
Stabilisce i requisiti degli indizi (precisione e concordanza) per il giudizio di merito; la Corte ha ricordato che tali requisiti non sono richiesti con la stessa intensità nella fase cautelare.
art. 94 disp. att. c.p.p.
art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme procedurali finali sugli adempimenti successivi al provvedimento di cassazione; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede cautelare per reati associativi (art. 74 d.P.R. 309/90) è sufficiente la "gravità" degli indizi: non si richiedono, con la medesima intensità del giudizio di merito, i requisiti di precisione e concordanza dell'art. 192 c.p.p.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere è relativa e prevalente, e legittima la misura salvo che la difesa produca elementi specifici e concreti idonei a superarla.
- Le interpretazioni del contenuto delle intercettazioni sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se risultano manifestamente illogiche o contrarie ai criteri interpretativi accettabili.
- La brevità del periodo di osservazione non esclude la ricorrenza dell'associazione a delinquere: anche un arco temporale ristretto può essere sufficiente se dagli elementi raccolti emerge un "sistema" o un "affectio" all'associazione.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in casi di associazione occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione o l'effettiva idoneità di misure meno afflittive; mere contestazioni alternative della lettura degli atti non sono di solito sufficienti.
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