Cassazione Civile, Ordinanza n. 13061/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un'ordinanza di confisca amministrativa di beni sequestrati dalla Polizia Stradale e contro il successivo diniego di restituzione dei beni. Il tribunale aveva accolto l'opposizione disponendo la restituzione, ma la corte d'appello, su impugnazione dell'amministrazione, aveva riformato la decisione ritenendo utilizzabili documenti depositati tardivamente e qualificando l'attività svolta come imprenditoriale e soggetta a iscrizione nel registro delle imprese. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 429 c.p.c., perché la corte non avrebbe letto il dispositivo all'udienza di discussione senza rinuncia delle parti; 2) omessa motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 n. 4 c.p.c. sul rigetto della domanda relativa alla restituzione dei beni; 3) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per avere la corte d'appello considerato documenti e fatti senza tener conto del tardivo deposito e della mancata contestazione; 4) violazione dell'art. 416, comma 3, c.p.c. e dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011, per l'utilizzo di verbali e atti allegati a una comunicazione di notizia di reato ritenuti estranei alla violazione amministrativa in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti sotto il d.lgs. n. 150/2011 si applicano gli artt. 429, comma 1, e 437, comma 1, c.p.c., con conseguente nullità insanabile se il giudice non dà lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione. Il primo motivo ha assorbito gli altri, sicché la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il controricorso è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di legge.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
il controricorso notificato oltre il termine perentorio deve essere considerato tamquam non esset.
art. 369 c.p.c.
il termine per il deposito del ricorso in cancelleria costituisce il parametro da cui decorre il termine per la notifica del controricorso.
art. 429 c.p.c.
nei procedimenti soggetti al rito del lavoro il giudice deve dare lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione, a pena di nullità insanabile.
art. 437 c.p.c.
la disciplina della lettura del dispositivo si applica anche al grado di appello nei procedimenti regolati dal rito del lavoro.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 115 c.p.c.
dedotto come violato per la valutazione dei fatti e dei documenti in causa.
art. 416 c.p.c.
richiamato per il regime di costituzione e di contestazione nel rito applicabile.
art. 416 c.p.c.
i documenti non tempestivamente prodotti non possono essere considerati secondo la tesi del ricorrente.
art. 6 d.lgs. 150/2011
richiamato in relazione al rito delle opposizioni a sanzione amministrativa e alla disciplina degli atti da produrre.
art. 2 d.lgs. 150/2011
comporta l'applicazione, nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, delle norme del rito del lavoro richiamate dalla Cassazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti sotto il d.lgs. n. 150/2011 si applicano le regole del rito del lavoro richiamate dall'art. 2, comma 1, e il giudice deve dare lettura del dispositivo all'udienza di discussione anche in appello.
- L'omessa lettura del dispositivo nei procedimenti soggetti al rito del lavoro integra una nullità insanabile della sentenza, non sanabile per effetto del comportamento processuale delle parti o del deposito di difese scritte.
- Nel calcolo dei termini per il controricorso in cassazione deve aversi riguardo alla scadenza del termine di deposito del ricorso in cancelleria, sicché la notifica eseguita oltre il termine risultante da tale computo rende il controricorso tamquam non esset.
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