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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23191/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord (28/06/2023) che aveva condannato la ricorrente per il reato di cui all'art. 474 c.p.; la Corte d'appello aveva ritenuto l'appello inammissibile per presunta violazione dell'art. 581, comma 1‑ter, c.p.p. (obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare con l'atto d'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio). La difesa ha sostenuto che il mandato a impugnare indicava l'elezione di domicilio e dunque il requisito era soddisfatto

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (24/10/2024, n.13808) secondo cui, per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024, l'art.581 comma 1‑ter c.p.p. si interpreta nel senso che è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da permettere l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto il mandato indicava la residenza/elezione di domicilio; perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per il prosieguo

Norme richiamate

  • art.581 comma 1‑ter c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022, cd. Riforma Cartabia)

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    Per le impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 è sufficiente che l'atto d'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione

  • Legge 9 agosto 2024, n.114

    abrogazione dell'art.581 comma 1‑ter

    La norma è stata abrogata con efficacia dal 25/08/2024; pertanto le regole dettate dall'art.581 comma 1‑ter si applicano solo alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024

  • art.474 c.p.

    Riferimento al reato per il quale la ricorrente era stata condannata in primo grado (contestazione materiale oggetto del processo)

  • SS.UU. 24 ottobre 2024, n.13808 (De Felice)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che interpreta l'art.581 comma 1‑ter nel senso restrittivo richiesto dalla Corte di Cassazione: basta il richiamo specifico alla dichiarazione/elezione di domicilio già presente nel fascicolo, purché tale richiamo permetta l'immediata individuazione del luogo per la notificazione

Massime di principio

  • Per le impugnazioni depositate entro il 24/08/2024 l'obbligo previsto dall'art.581 comma 1‑ter c.p.p. deve essere valutato in termini sostanziali: è sufficiente un richiamo chiaro e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già nel fascicolo, non necessariamente la riproduzione integrale della dichiarazione nell'atto di impugnazione
  • Se il mandato a impugnare o altri atti già presenti nel fascicolo contengono l'elezione di domicilio e l'atto d'impugnazione rimanda in modo inequivoco a quella dichiarazione, il requisito formale è considerato adempiuto e non giustifica l'immediata declaratoria di inammissibilità
  • Per le impugnazioni depositate dopo l'abrogazione (dal 25/08/2024) occorre verificare la normativa vigente al momento del deposito: la disciplina può essere cambiata e richiedere adempimenti differenti
  • In caso di contestazione formale della dichiarazione di domicilio conviene verificare sempre il fascicolo e produrre (o indicare) il mandato o altra documentazione che attesti l'elezione di domicilio; tale documentazione può evitare l'inammissibilità se il riferimento nel ricorso è chiaro
  • Per minimizzare i rischi procedurali, il difensore dovrebbe indicare espressamente nel capo di imputazione o nel corpo dell'atto d'impugnazione la presenza e la collocazione nel fascicolo della dichiarazione/elezione di domicilio (indirizzo completo e luogo del deposito), oppure depositare nuovamente la dichiarazione quando la normativa vigente lo richiede

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