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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23192/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato davanti alla C.T.P. quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2012-2015, con i quali l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile. La C.T.P. aveva accolto solo parzialmente il ricorso; entrambe le parti avevano proposto appello separatamente, iscritti a ruolo con numeri diversi. La Corte di secondo grado, riuniti gli appelli, aveva rigettato quello della contribuente e accolto quello dell'Amministrazione. In cassazione la società ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento di appello e della sentenza per violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione relativo all'appello dell'Agenzia, avviso che avrebbe riguardato solo il proprio appello; sosteneva che l'appello dell'Ufficio, essendo da qualificare come incidentale, avrebbe dovuto essere riunito nel primo procedimento e che l'errore di iscrizione a ruolo aveva pregiudicato il diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la ricorrente aveva comunque ricevuto l'avviso di trattazione per l'udienza relativa al proprio appello e che aveva essa stessa chiesto la riunione dei due procedimenti, evidenziando l'esistenza del gravame dell'Agenzia; la Corte di secondo grado aveva poi riunito le impugnazioni e le aveva trattate congiuntamente, alla presenza dei difensori di entrambe le parti. Ne è derivato che non vi è stata omessa comunicazione dell'udienza di trattazione in senso idoneo a ledere il contraddittorio, e che l'erronea iscrizione del secondo appello con distinto numero di ruolo è stata sanata dalla riunione, in applicazione del principio di unità del giudizio di impugnazione e del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, nonché al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità processuale può essere denunciata in cassazione per vizi del procedimento e della sentenza; nel caso concreto la doglianza è stata respinta perché il vizio non sussisteva o era stato sanato.

  • artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sul rito tributario e sulla trattazione degli appelli; la Corte esclude che la loro violazione si sia verificata.

  • art. 335 c.p.c.

    Le impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza devono essere riunite; la regola è espressione del principio di unità del giudizio di impugnazione.

  • art. 156 c.p.c.

    L'errore processuale non determina nullità quando ha comunque raggiunto lo scopo, specie se la riunione dei procedimenti e la trattazione congiunta hanno preservato contraddittorio e difesa.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La parte soccombente è stata condannata a una somma ulteriore in favore della controparte, in ragione della decisione conforme alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stata irrogata un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, per effetto del richiamo operato dall'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata e il richiamo alle sanzioni ex art. 96 c.p.c. rilevano nel caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando due impugnazioni avverso la stessa sentenza sono proposte separatamente, il giudice deve riunirle: la riunione attua il principio di unità del giudizio di impugnazione.
  • L'erronea attribuzione di un separato numero di ruolo a un'impugnazione non determina di per sé nullità del procedimento se la causa viene poi riunita e trattata congiuntamente nel contraddittorio delle parti.
  • Non sussiste lesione del diritto di difesa quando l'avviso di trattazione è comunque pervenuto alla parte e l'udienza si è svolta con la presenza dei difensori, senza contestazioni, anche se l'iscrizione a ruolo era stata irregolare.
  • Una irregolarità processuale è sanata se ha comunque raggiunto il suo scopo, in particolare quando il contraddittorio è integro e la trattazione collegiale delle impugnazioni è avvenuta regolarmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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