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Messaggio

Messaggio numero 1552 del 09-04-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra il riordino dell’ANAC, l’inquadramento del personale confluito nel ruolo unico e gli effetti del nuovo assetto retributivo sulla base di calcolo di TFS/TFR e pensione. In particolare chiarisce che l’indennità di Autorità e le nuove componenti stipendiali, per personale non dirigente e dirigente, vanno considerate secondo le decorrenze fissate dal Piano di riordino e dai successivi accordi, con effetti per le cessazioni dal servizio successive al 10 febbraio 2016.

ANAC: inquadramento del personale e rilevanza previdenziale dell’indennità di Autorità ai fini TFS/TFR e pensione

Riordino dell’ANAC e istituzione del ruolo unico

Il documento ricostruisce gli effetti dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha trasferito all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) le funzioni già attribuite all’AVCP e ha previsto l’istituzione di un unico ruolo per il personale proveniente sia dalla soppressa AVCP sia dalla CIVIT. Il ruolo unico è stato individuato mediante un Piano di riordino predisposto dal Presidente dell’ANAC e approvato con D.P.C.M.

Efficacia del Piano di riordino e disciplina applicabile

Il Piano di riordino adottato con D.P.C.M. del 1° febbraio 2016 è divenuto efficace dal 10 febbraio 2016, data di registrazione e visto della Corte dei conti. Con esso è stata estesa in via transitoria a tutto il personale ANAC confluito nel ruolo unico la disciplina giuridica ed economica già applicata al personale della ex AVCP, cioè quella prevista per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il richiamo è anche all’articolo 253, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, che già prevedeva per i dipendenti AVCP il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio.

Valutazione dell’indennità di Autorità ai fini TFS/TFR per il personale non dirigente

La nascita della nuova Autorità ha imposto un approfondimento tecnico sulla struttura retributiva del personale, con specifico riguardo al trattamento di fine servizio e di fine rapporto. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha attivato tavoli tecnici con Dipartimento della funzione pubblica, INPS, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MEF e ANAC per esaminare la valorizzazione dell’indennità di Autorità prevista dal contratto integrativo del personale non dirigente dell’allora AVCP, sottoscritto il 31 maggio 2010, per dodici mensilità e qualificata come voce fissa e continuativa.

L’INPS ha richiamato il D.P.R. n. 1032/1973, in particolare gli articoli 3-38, evidenziando la riserva di legge in ordine all’individuazione delle voci utili alla base di calcolo del TFS. Le amministrazioni coinvolte hanno ritenuto che tale riserva fosse rispettata grazie al meccanismo dell’articolo 19 del d.l. n. 90/2014, che richiede l’approvazione del Piano di riordino con D.P.C.M. secondo un procedimento rafforzato.

Qualificazione dell’indennità di Autorità come trattamento economico fondamentale

Accertato il rispetto della riserva di legge, il Piano di riordino ha previsto l’accorpamento nel trattamento economico fondamentale di tutte le voci corrisposte in modo fisso e continuativo, compresa l’indennità di Autorità, per il personale non dirigente. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato tale impostazione nelle note del 14 novembre 2016 e del 18 gennaio 2018, qualificando quindi l’indennità di Autorità come parte del trattamento economico fondamentale e non accessorio.

Di conseguenza, l’indennità di Autorità deve essere considerata utile per tredici mensilità ai fini della base di calcolo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto per i dipendenti ANAC cessati dal servizio a decorrere dall’11 febbraio 2016, intendendosi come ultimo giorno di servizio il 10 febbraio 2016.

Accordo del 5 maggio 2016 per il personale non dirigente

L’Accordo per la revisione dell’orario di lavoro e la semplificazione retributiva del personale non dirigente dell’ANAC, sottoscritto il 5 maggio 2016, ha dato attuazione al Piano di riordino. Esso ha fissato la decorrenza della nuova retribuzione al 1° maggio 2016, prevedendo un unico trattamento retributivo fondamentale composto da tabellare, indennità di amministrazione e indennità di Autorità. Solo ai fini della tredicesima mensilità, la decorrenza è stata anticipata al 10 febbraio 2016.

Tale assetto non modifica la valutabilità dell’indennità di Autorità ai fini previdenziali, che resta confermata per i dipendenti ANAC in servizio al 10 febbraio 2016 e cessati successivamente.

Nuova retribuzione del personale dirigente e riflessi TFS/TFR

Per la dirigenza, il documento richiama la modifica della struttura retributiva determinata dall’accordo sindacale del 19 novembre 2014, che ha modificato il contratto integrativo del 1° dicembre 2010, riducendo in modo significativo l’indennità di posizione variabile e quella di risultato.

In attuazione di tale assetto, l’accordo del 9 giugno 2016 ha semplificato la struttura della retribuzione del personale dirigente dell’ANAC dopo il Piano di riordino, individuando nuovi importi delle componenti economiche e prevedendo un aumento del trattamento fondamentale a fronte della riduzione di quello accessorio. L’articolo 2 dell’accordo stabilisce che il nuovo trattamento economico entra in vigore dal 10 febbraio 2016.

Ai fini previdenziali, gli operatori devono quindi considerare i nuovi importi del trattamento economico per i dirigenti cessati dal servizio dall’11 febbraio 2016.

Effetti pensionistici della nuova struttura retributiva

Il documento chiarisce che, in base al punto 9 del Piano di riordino, la struttura retributiva del personale di ruolo è stata semplificata accorpando nel trattamento economico fondamentale le voci corrisposte in modo fisso e continuativo. Il trattamento economico accessorio è invece limitato alle voci prive di fissità e continuità, correlate allo svolgimento effettivo della prestazione e soggette a valutazione, e resta oggetto di contrattazione integrativa.

Personale non dirigente: base pensionabile

Per il personale non dirigente, l’articolo 5 dell’accordo del 5 maggio 2016 ha disposto l’accorpamento nel trattamento economico fondamentale delle voci corrisposte in maniera fissa e continuativa, con i nuovi valori stipendiali indicati nella tabella A allegata all’accordo. La nuova retribuzione decorre dal 1° maggio 2016, mentre ai fini della tredicesima mensilità decorre dal 10 febbraio 2016.

Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all’articolo 13, lettera a), del d.lgs. n. 503/1992, deve essere valorizzato il trattamento economico fondamentale.

Personale dirigente: composizione del trattamento fisso e accessorio

Per i dirigenti, l’articolo 8 dell’accordo del 9 giugno 2016 stabilisce che il trattamento economico fisso è composto da:

  • stipendio tabellare, comprensivo della tredicesima mensilità;
  • retribuzione di posizione, parte fissa, comprensiva della tredicesima mensilità;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.

Il trattamento economico accessorio comprende invece:

  • retribuzione di posizione, parte variabile, comprensiva della tredicesima mensilità;
  • retribuzione di risultato, negli importi individuati dall’accordo.

Ai fini della base pensionabile di cui all’articolo 13, lettera a), del d.lgs. n. 503/1992, viene valorizzato il trattamento economico fondamentale, ad eccezione della retribuzione di risultato. Anche per i dirigenti il nuovo trattamento economico entra in vigore dal 10 febbraio 2016.

Decorrenze rilevanti per le prestazioni previdenziali

Il documento distingue con precisione le decorrenze economiche e quelle utili ai fini previdenziali. Per il personale non dirigente, la nuova retribuzione ordinaria decorre dal 1° maggio 2016, ma la decorrenza utile per la tredicesima mensilità è fissata al 10 febbraio 2016. Per il personale dirigente, il nuovo trattamento economico entra in vigore dal 10 febbraio 2016.

In ogni caso, ai fini TFS/TFR e pensione, la rilevanza delle nuove voci retributive e dell’indennità di Autorità resta collegata ai dipendenti in servizio al 10 febbraio 2016 e cessati successivamente, con ultimo giorno di servizio coincidente con il 10 febbraio 2016 per le cessazioni considerate dal documento.

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