Cassazione Civile, Ordinanza n. 21078/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatrice)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di opere in un fabbricato adibito a caseificio. La società appaltatrice otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 56.870, quale residuo del corrispettivo. Il committente proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente derivati da vizi e difetti esecutivi della pavimentazione interna, in particolare dalla mancanza di idonea pendenza verso il tombino centrale, con conseguente inidoneità al deflusso e allo smaltimento dei reflui di lavorazione. La società appaltatrice contestava la tardività della denuncia dei vizi e negava di aver eseguito direttamente la pavimentazione, chiamando in causa i subappaltatori autori materiali dei sottofondi. Il Tribunale rigettava sia l'opposizione sia la riconvenzionale; la Corte d'appello accoglieva l'appello incidentale dell'appaltatrice sulla decadenza dalla garanzia per vizi e respingeva l'appello principale del committente. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., sostenendo che i difetti della pavimentazione dovessero qualificarsi come gravi difetti ex art. 1669 c.c. e non come semplici vizi ex art. 1667 c.c., con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo le eccezioni preliminari della controricorrente sull'omessa esposizione dei fatti e sulla mancata specificazione degli atti. Ha però escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati, poiché il ricorso appariva prima facie infondato. Nel merito ha rigettato il solo motivo di ricorso, affermando che la qualificazione dei difetti come gravi difetti ex art. 1669 c.c. oppure come semplici difformità e vizi ex art. 1667 c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se sorretto da motivazione congrua e analitica. Poiché la Corte d'appello aveva escluso che l'anomalia esecutiva impedisse la fruizione dell'immobile secondo la sua naturale destinazione economica, la censura non era sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi
si applica alle difformità e ai vizi dell'opera che non integrano gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
art. 1669 c.c.
si applica solo ai gravi difetti dell'opera che incidono in modo significativo sulla fruibilità dell'immobile secondo la sua destinazione economica; la sua applicazione dipende da un accertamento di fatto del giudice di merito
art. 175 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 127 c.p.c. per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e accelerare la definizione del giudizio
art. 127 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per giustificare la superfluità dell'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso manifestamente infondato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1668 c.c.
richiamato nel passaggio che distingue il regime della garanzia per difformità e vizi da quello dell'art. 1669 c.c.
Massime di principio
- Nell'appalto di costruzione di immobili destinati per loro natura a lunga durata, la qualificazione del difetto come grave difetto ex art. 1669 c.c. oppure come semplice vizio/difformità ex artt. 1667 e 1668 c.c. è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- La responsabilità ex art. 1669 c.c. presuppone difetti di notevole gravità tali da incidere in modo apprezzabile sulla normale fruizione dell'immobile secondo la sua destinazione economica; in mancanza, opera il regime ordinario di garanzia per vizi dell'appalto.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di merito sulla gravità del vizio quando la motivazione sia analitica e coerente.
- Quando il ricorso per cassazione appaia prima facie infondato, la Corte può ritenere superflua l'integrazione del contraddittorio verso soggetti pretermessi, in funzione del principio di ragionevole durata del processo.
- La censura che in cassazione si limiti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti, senza denunciare reali errori di diritto, è destinata al rigetto.
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