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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01164/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il recupero dell'omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018, relativo a mezzi pubblicitari installati all'interno di un campeggio. La società contribuente aveva contestato l'atto davanti al giudice tributario; il primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la decisione di appello aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo che i cartelli e il gonfalone avessero solo funzione orientativa dei clienti all'interno della struttura e non integrassero diffusione di messaggi pubblicitari imponibili. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 2, 12, 13, 14 e 27 del regolamento comunale sul C.I.M.P., sostenendo che i 84 cartelli monofacciali e il telag gonfalone recanti il marchio di una società erano oggettivamente idonei ad attirare potenziali clienti, anche perché la struttura consentiva l'accesso a soggetti esterni, e dunque ricorrevano i presupposti impositivi dell'imposta sulla pubblicità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato la sentenza di appello perché fondata su affermazioni generiche e astratte, senza una concreta descrizione degli impianti e senza verificare il contenuto, la composizione e l'oggettiva funzione dei mezzi esposti. Ha ribadito che, ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, occorre accertare in concreto se il segno distintivo sia usato solo in chiave identificativa oppure anche pubblicitaria, e che rileva l'oggettivo effetto di promozione verso un numero indeterminato di soggetti, non la sola intenzione soggettiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3., c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per censurare la decisione di merito

  • art. 5 d.lgs. n. 507/1993

    la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici, aperti al pubblico o percepibili da tali luoghi è soggetta all'imposta; sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica per promuovere beni o servizi o migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

  • art. 17 d.lgs. n. 507/1993

    l'esenzione opera solo nelle ipotesi tipizzate, tra cui pubblicità all'interno dei locali adibiti alla vendita o prestazione di servizi, avvisi al pubblico e insegne obbligatorie o di esercizio entro i limiti di legge

  • art. 2 Regolamento per l'applicazione del C.I.M.P. del Comune di Cavallino Treporti

    la Corte richiama la necessità di coordinare la verifica del presupposto impositivo con la disciplina regolamentare comunale applicabile

  • artt. 2, 12, 13, 14 e 27 del Regolamento per l'applicazione del C.I.M.P. approvato dal Comune di Cavallino Treporti

    sono indicati nel ricorso come norme regolamentari violate nella qualificazione dei mezzi esposti e dei presupposti dell'imposta

Massime di principio

  • In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il giudice di merito deve verificare in concreto il contenuto, la collocazione e le modalità di utilizzo del segno esposto, non potendo limitarsi a qualificazioni astratte o generiche.
  • Un segno distintivo dell'impresa non è escluso dall'imposizione solo perché svolge anche una funzione identificativa: è imponibile quando, per luogo, caratteristiche strutturali o modalità di esposizione, sia obiettivamente idoneo a diffondere il nome, l'attività o il prodotto verso un numero indeterminato di potenziali destinatari.
  • Ai fini dell'imposta rileva l'oggettivo risultato promozionale del messaggio, non la mera intenzione soggettiva dell'esponente.
  • Le esenzioni dall'imposta sulla pubblicità sono di stretta interpretazione e operano solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge o dal regolamento applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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