Cassazione Civile, Ordinanza n. 01164/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il recupero dell'omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018, relativo a mezzi pubblicitari installati all'interno di un campeggio. La società contribuente aveva contestato l'atto davanti al giudice tributario; il primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la decisione di appello aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo che i cartelli e il gonfalone avessero solo funzione orientativa dei clienti all'interno della struttura e non integrassero diffusione di messaggi pubblicitari imponibili. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 2, 12, 13, 14 e 27 del regolamento comunale sul C.I.M.P., sostenendo che i 84 cartelli monofacciali e il telag gonfalone recanti il marchio di una società erano oggettivamente idonei ad attirare potenziali clienti, anche perché la struttura consentiva l'accesso a soggetti esterni, e dunque ricorrevano i presupposti impositivi dell'imposta sulla pubblicità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato la sentenza di appello perché fondata su affermazioni generiche e astratte, senza una concreta descrizione degli impianti e senza verificare il contenuto, la composizione e l'oggettiva funzione dei mezzi esposti. Ha ribadito che, ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, occorre accertare in concreto se il segno distintivo sia usato solo in chiave identificativa oppure anche pubblicitaria, e che rileva l'oggettivo effetto di promozione verso un numero indeterminato di soggetti, non la sola intenzione soggettiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3., c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per censurare la decisione di merito
art. 5 d.lgs. n. 507/1993
la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici, aperti al pubblico o percepibili da tali luoghi è soggetta all'imposta; sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica per promuovere beni o servizi o migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato
art. 17 d.lgs. n. 507/1993
l'esenzione opera solo nelle ipotesi tipizzate, tra cui pubblicità all'interno dei locali adibiti alla vendita o prestazione di servizi, avvisi al pubblico e insegne obbligatorie o di esercizio entro i limiti di legge
art. 2 Regolamento per l'applicazione del C.I.M.P. del Comune di Cavallino Treporti
la Corte richiama la necessità di coordinare la verifica del presupposto impositivo con la disciplina regolamentare comunale applicabile
artt. 2, 12, 13, 14 e 27 del Regolamento per l'applicazione del C.I.M.P. approvato dal Comune di Cavallino Treporti
sono indicati nel ricorso come norme regolamentari violate nella qualificazione dei mezzi esposti e dei presupposti dell'imposta
Massime di principio
- In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il giudice di merito deve verificare in concreto il contenuto, la collocazione e le modalità di utilizzo del segno esposto, non potendo limitarsi a qualificazioni astratte o generiche.
- Un segno distintivo dell'impresa non è escluso dall'imposizione solo perché svolge anche una funzione identificativa: è imponibile quando, per luogo, caratteristiche strutturali o modalità di esposizione, sia obiettivamente idoneo a diffondere il nome, l'attività o il prodotto verso un numero indeterminato di potenziali destinatari.
- Ai fini dell'imposta rileva l'oggettivo risultato promozionale del messaggio, non la mera intenzione soggettiva dell'esponente.
- Le esenzioni dall'imposta sulla pubblicità sono di stretta interpretazione e operano solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge o dal regolamento applicabile.
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