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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12442/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, già condannata in primo grado e con sentenza confermata in appello alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla parte in cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di gravame volto a ottenere l'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Secondo la ricorrente, la decisione di secondo grado sarebbe stata errata nel non esaminare favorevolmente la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso nella parte in cui censurava la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo alla pena sostitutiva. Ha ribadito che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione d'ufficio se nell'atto di appello non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta; tale sostituzione non rientra infatti tra i benefici e le diminuenti tassativamente previsti dall'art. 597, comma 5, c.p.p., norma eccezionale e derogatoria al principio devolutivo. Poiché il ricorso non confutava la ratio della sentenza impugnata, ossia la mancanza nella richiesta di appello di adeguati elementi di fatto e di diritto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    disposizione eccezionale che deroga al principio devolutivo dell'appello; consente al giudice di appello la rilevazione d'ufficio solo dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati, non anche della conversione della pena detentiva in pena sostitutiva in assenza di specifica e motivata richiesta

  • pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità

    può essere chiesta in appello solo con istanza specifica e motivata; non è applicabile d'ufficio dal giudice di secondo grado

  • Cassa delle ammende

    somma dovuta in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d'appello non può procedere alla sostituzione d'ufficio se l'atto di gravame non contiene una domanda specifica, puntuale e motivata.
  • La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva non integra un beneficio o una diminuzione di pena rientrante tra quelli che il giudice di appello può rilevare ex officio ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p., norma di stretta interpretazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la richiesta senza contestare l'argomento decisivo sull'assenza di adeguata base fattuale e giuridica nell'atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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