Direttiva 2010/28
Direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il metalaxil nell'allegato I, in esecuzione della necessità di riesaminare la sostanza dopo l'annullamento giurisdizionale della precedente decisione di non iscrizione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2010 e applicarla dal 1 gennaio 2011. Sono inoltre tenuti a riesaminare e, se del caso, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, con specifiche scadenze e condizioni di valutazione.
Iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con fissazione di condizioni specifiche, termine di recepimento e riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva, sia come sostanza unica sia in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sul regime di autorizzazione, modifica, revoca e riesame delle autorizzazioni esistenti, nonché sulle condizioni tecniche e di rischio connesse all'uso della sostanza. Restano rilevanti le esclusioni e limitazioni fissate nella voce di allegato: sono autorizzabili solo gli impieghi come fungicida; particolare attenzione è richiesta per il rischio di contaminazione delle acque sotterranee in aree sensibili; l'impurità 2,6 dimetilanilina è soggetta a un limite massimo.
Direttiva 2010/28/UE: iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sul regime europeo dei prodotti fitosanitari iscrivendo il metalaxil tra le sostanze attive approvate ai sensi della direttiva 91/414/CEE. L'atto si colloca nel seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007 nella causa C-326/05 P, che aveva annullato la precedente decisione di non iscrizione, imponendo alla Commissione di riesaminare la sostanza tenendo conto delle informazioni aggiuntive disponibili.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il riesame supplementare svolto dal Portogallo quale Stato membro relatore e la successiva valutazione in sede di comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali, culminata nel rapporto di riesame del 12 marzo 2010. Dall'esame è emerso che, in generale, i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil soddisfano le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli usi valutati nel rapporto di riesame. Ne deriva l'opportunità di iscrivere la sostanza nell'allegato I, così da consentire autorizzazioni nazionali conformi alla disciplina unionale.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri e produce effetti sul rilascio, sulla revisione e sull'eventuale revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil. Incide sia sui prodotti contenenti la sostanza come unica sostanza attiva sia su quelli in miscela con altre sostanze già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La disciplina è inoltre connessa al rispetto dei requisiti documentali dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE, nonché dei principi uniformi dell'allegato VI.
Iscrizione del metalaxil e condizioni specifiche
L'allegato della direttiva inserisce alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la voce n. 309 relativa al metalaxil, identificato con CAS 57837-19-1 e CIPAC 365, con la denominazione IUPAC "Metil N-(metossiacetile)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninato".
Sono previste le seguenti condizioni tecniche principali:
- purezza minima: 950 g/kg;
- limite massimo per l'impurità 2,6 dimetilanilina: 1 g/kg, in ragione del relativo problema tossicologico;
- entrata in vigore dell'iscrizione: 1 luglio 2010;
- scadenza dell'iscrizione: 30 giugno 2020.
La parte A della voce stabilisce che possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida. La parte B impone, ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, di considerare le conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil, in particolare le appendici I e II nella versione definitiva adottata il 12 marzo 2010. Viene inoltre evidenziato un profilo ambientale specifico: gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte del metalaxil e dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906 in aree sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche, adottando misure di limitazione del rischio ove necessario.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L'articolo 2 fissa il termine di trasposizione al 31 dicembre 2010. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni devono applicarsi dal 1 gennaio 2011. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità solo quanto alle modalità del riferimento formale alla direttiva nelle norme nazionali.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3 disciplina il trattamento delle autorizzazioni già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.
In via generale, entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti, verificando in particolare:
- il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al metalaxil, ad eccezione di quelle della parte B della voce;
- che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo l'articolo 13 della stessa.
In deroga a tale disciplina immediata, i prodotti autorizzati contenenti metalaxil come sostanza unica o in combinazione con altre sostanze attive iscritte entro il 30 giugno 2010 devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce sul metalaxil. All'esito di tale valutazione, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Le scadenze finali per l'eventuale modifica o revoca sono differenziate:
- per i prodotti contenenti metalaxil come unica sostanza attiva, entro il 30 giugno 2014;
- per i prodotti contenenti metalaxil e altre sostanze attive, entro il 30 giugno 2014 oppure, se successivo, entro il termine stabilito dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive nell'allegato I.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1 luglio 2010. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agrochimico, la direttiva è rilevante perché impone una verifica puntuale della documentazione tecnica e del regime autorizzativo dei prodotti contenenti metalaxil. Centrale è la distinzione tra il termine di recepimento nazionale del 31 dicembre 2010, l'applicazione dal 1 gennaio 2011 e le scadenze del 30 giugno 2014 per il riesame delle autorizzazioni, con possibile coordinamento con altri atti di iscrizione per i prodotti in miscela.
Disposizioni principali
Iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva. La sostanza attiva metalaxil viene quindi iscritta con il numero 309, con entrata in vigore dell'iscrizione il 1 luglio 2010 e scadenza il 30 giugno 2020.
Recepimento e applicazione nazionale
Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2010 e applicarle dal 1 gennaio 2011. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri, se necessario, di modificare o revocare entro il 31 dicembre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al metalaxil, salvo quelle della parte B della voce, e la disponibilità da parte del titolare dell'autorizzazione di un fascicolo conforme all'allegato II, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti contenenti metalaxil secondo i principi uniformi
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti metalaxil come sostanza unica o in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 30 giugno 2010. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al metalaxil. Gli Stati membri devono stabilire se il prodotto rispetta l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
Scadenze finali per la modifica o revoca delle autorizzazioni
Per i prodotti contenenti metalaxil come unica sostanza attiva, l'eventuale modifica o revoca dell'autorizzazione deve intervenire entro il 30 giugno 2014. Per i prodotti contenenti metalaxil e altre sostanze attive, la modifica o revoca deve avvenire entro il 30 giugno 2014 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Condizioni specifiche dell'iscrizione
Nell'allegato alla direttiva, la voce sul metalaxil stabilisce che possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida. La purezza minima è pari a 950 g/kg; l'impurità 2,6 dimetilanilina, rilevante sotto il profilo tossicologico, è soggetta a un limite massimo di 1 g/kg. Per l'applicazione dei principi uniformi occorre considerare il rapporto di riesame del 12 marzo 2010, incluse le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva e dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, soprattutto in regioni sensibili dal punto di vista del terreno o del clima, adottando misure di limitazione del rischio ove necessario.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 dispone che la direttiva entri in vigore il 1 luglio 2010. L'articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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