Cassazione Penale, Ordinanza n. 36432/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione e il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 c.p. e 192 c.p.p., sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi del reato; con il secondo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.p., contestando la congruità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza specifica critica della motivazione; mirava inoltre a ottenere una diversa valutazione delle prove, senza indicare specifici travisamenti. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico, poiché non si confrontava con le ragioni puntuali esposte dalla Corte d'appello sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
congruentemente valorizzato dalla Corte di appello ai fini del giudizio di responsabilità, anche avuto specifico riguardo all’elemento psicologico del reato
La responsabilità per ricettazione e il relativo elemento psicologico erano stati motivatamente desunti dal compendio probatorio; la Cassazione non ha ravvisato una censura specifica idonea a mettere in discussione tale valutazione.
tale doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata
La valutazione delle fonti probatorie compiuta dai giudici di merito non può essere sostituita in cassazione da una lettura alternativa; la censura deve individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali.
il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione, in relazione artt. 132 e 133 cod. proc. pen., è aspecifico, per mancato confronto con la motivazione, che ha offerto adeguate e specifiche ragioni in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio
La censura sulla determinazione della pena deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; è aspecifica quando ignora la motivazione che giustifica la congruità del trattamento sanzionatorio.
il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione, in relazione artt. 132 e 133 cod. proc. pen., è aspecifico, per mancato confronto con la motivazione, che ha offerto adeguate e specifiche ragioni in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio
La contestazione dei criteri di commisurazione della pena deve misurarsi con la motivazione resa dal giudice; non è sufficiente una doglianza generica che non confuti le ragioni addotte sulla congruità della sanzione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una specifica critica delle ragioni della decisione impugnata.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove; la censura deve individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali.
- È aspecifica la doglianza sulla congruità del trattamento sanzionatorio quando non si confronta con le ragioni puntuali esposte dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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