Regolamento (UE) 2025/1955
Regolamento delegato (UE) 2025/1955 della Commissione, del 29 settembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2023/2411 precisando gli aspetti pratici e procedurali della protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Definisce i contenuti minimi della documentazione di accompagnamento delle domande, i requisiti di ammissibilità, le modalità e i termini dei ricorsi, nonché l’intervento degli Stati membri nel giudizio amministrativo. Stabilisce inoltre regole su notifiche, traduzioni automatiche verificate, consultazione del comitato consultivo e calcolo dei termini, richiamando in via mutatis mutandis alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/625.
Regole procedurali e documentali per le domande di registrazione, i ricorsi e gli interventi nel sistema UE di protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2411 relative alla protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, in particolare alla documentazione di accompagnamento delle domande di registrazione, alla verifica di ammissibilità delle domande a livello dell’Unione, ai ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso, agli interventi degli Stati membri e alle regole di calcolo dei termini. Riguarda richiedenti, autorità competenti, organismi di certificazione, persone fisiche designate come richiedenti, parti convenute nei ricorsi, intervenienti e uffici/commissioni dell’Ufficio. Si applica anche a soggetti stabiliti in paesi terzi quando intervengono nelle procedure previste dal regolamento 2023/2411. È applicabile dal 1° dicembre 2025; resta impregiudicata la possibilità per uno Stato membro di chiedere l’esenzione da talune traduzioni entro il 1° maggio 2026.
Regolamento delegato (UE) 2025/1955: regole procedurali per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/2411, che ha istituito un sistema dell’Unione per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. La finalità dichiarata è rafforzare chiarezza, certezza del diritto ed efficienza procedurale, in particolare nella presentazione e nell’esame delle domande di registrazione e nella gestione dei ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso.
Ambito procedurale e finalità
Il testo non istituisce nuove categorie sostanziali di tutela, ma dettaglia gli aspetti operativi del sistema già previsto dal regolamento di base. Le disposizioni mirano a uniformare la documentazione richiesta, a migliorare la gestione delle domande, a rendere più rapida la fase di esame e a rendere più trasparente, rigorosa ed equa la procedura di ricorso, tenendo conto della specificità delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali.
Documentazione di accompagnamento delle domande
L’articolo 1 specifica i dati minimi da indicare nella documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione. I recapiti devono includere indirizzo, telefono ed e-mail del richiedente e dell’autorità competente, dell’organismo di certificazione o della persona fisica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2023/2411. Se i recapiti riguardano una persona fisica, il trattamento dei dati personali deve avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 e solo per finalità connesse alla gestione delle domande e delle registrazioni, all’accesso efficiente alle informazioni, alle comunicazioni procedurali e alla produzione di relazioni e statistiche.
Se il richiedente è una persona fisica, deve essere indicata anche la cittadinanza. Inoltre, quando uno Stato membro designa un’autorità locale o regionale o un soggetto privato come richiedente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2023/2411, la motivazione della designazione deve risultare da un documento separato, con riferimento al diritto nazionale o alla decisione amministrativa, e deve essere specifica per la singola domanda.
Ammissibilità della domanda di registrazione
L’articolo 2 integra i requisiti di ammissibilità della domanda di registrazione a livello dell’Unione. Oltre alle condizioni previste dal regolamento 2023/2411, la domanda deve essere conforme anche alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 richiamate per il tipo di procedura considerato. Per le domande congiunte di registrazione si aggiungono ulteriori requisiti specifici. In caso di inammissibilità, la divisione preposta alle indicazioni geografiche deve informare l’autorità competente e, se del caso, il richiedente dei motivi di irricevibilità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento 2023/2411.
Ricorso: contenuto, lingua e notifiche
Gli articoli 3 e 4 disciplinano l’atto di ricorso e la memoria contenente i motivi. L’atto di ricorso deve contenere l’identificazione del ricorrente, del suo eventuale rappresentante e della decisione impugnata, con indicazione della data di emissione e del numero di fascicolo. Può essere presentato in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. La memoria dei motivi deve indicare il procedimento di ricorso, i motivi dell’annullamento richiesto e i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno, e deve essere redatta nella stessa lingua dell’atto di ricorso.
La commissione di ricorso procede a notifiche standardizzate alle parti e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri interessati, allegando traduzioni automatiche verificate nella lingua ufficiale pertinente. Per soggetti stabiliti in paesi terzi sono previste regole specifiche di notifica e di traduzione nella lingua rilevante del procedimento davanti all’Ufficio.
Ammissibilità del ricorso e sanatoria delle irregolarità
L’articolo 5 prevede che il ricorso sia inammissibile se l’atto è depositato oltre due mesi dalla pubblicazione della decisione nel registro dell’Unione, oppure se non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento 2023/2411 o i requisiti formali del presente regolamento, salvo sanatoria entro quattro mesi dalla pubblicazione della decisione. La stessa logica vale per la memoria dei motivi, che deve essere depositata entro quattro mesi e regolarizzata in caso di irregolarità entro il termine assegnato. Se la tassa di ricorso è pagata oltre il termine, il ricorso è considerato non presentato. Il presidente della commissione può chiedere una decisione anticipata sull’ammissibilità prima delle notifiche alla controparte.
Difesa, replica e controreplica
L’articolo 6 consente alla parte convenuta di presentare una risposta entro due mesi dalla notifica della memoria dei motivi; in circostanze eccezionali il termine può essere prorogato su richiesta motivata. Il ricorrente può chiedere entro due settimane di integrare la memoria con una replica; se autorizzata, la parte convenuta può a sua volta depositare una controreplica. Il regolamento disciplina dettagliatamente notifiche e traduzioni successive, anche quando una delle parti è stabilita in un paese terzo.
Esame del ricorso, fatti nuovi e comitato consultivo
L’articolo 7 limita l’esame ai motivi dedotti nella memoria e alle domande già sollevate tempestivamente nella fase amministrativa di primo grado. Questioni di diritto non invocate dalle parti possono essere esaminate solo se attengono a forme sostanziali o se ciò è necessario per garantire la corretta applicazione del regolamento 2023/2411. Fatti e prove nuovi possono essere ammessi solo se, in un primo esame, appaiono pertinenti e se non sono stati prodotti per tempo per valide ragioni. La norma disciplina anche la consultazione del comitato consultivo, con informazione delle parti tramite sistema digitale e trasmissione del relativo parere con traduzione automatica verificata.
Intervento degli Stati membri
L’articolo 8 riconosce agli Stati membri la facoltà di intervenire nel procedimento di ricorso, per il tramite dell’autorità competente o del punto di contatto unico. L’intervento è accessorio e può soltanto sostenere, in tutto o in parte, le conclusioni di una parte principale; non attribuisce gli stessi diritti processuali delle parti. La richiesta di intervento deve essere presentata entro quattro mesi dalla pubblicazione nel registro delle informazioni sul ricorso e deve identificare con precisione la causa, il richiedente e le conclusioni sostenute. Sono poi disciplinati la memoria di intervento, le repliche delle parti e le notifiche ai soggetti interessati.
Forma delle decisioni della commissione di ricorso
L’articolo 9 elenca gli elementi formali obbligatori della decisione della commissione di ricorso: identificazione della commissione, data, parti e intervenienti, numero del ricorso, riferimento alla decisione impugnata, composizione del collegio, presidente, membri, relatore, cancelliere o sostituto, sintesi dei fatti e degli argomenti, motivazione, dispositivo e, se del caso, riferimento al parere del comitato consultivo.
Traduzioni, termini e disciplina supplementare
L’articolo 10 consente agli Stati membri, tramite autorità competente o punto di contatto unico, di chiedere entro il 1° maggio 2026 di non ricevere alcune traduzioni previste dal regolamento, con facoltà di revoca totale o parziale in ogni momento. L’articolo 11 rinvia mutatis mutandis a specifiche disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/625 per integrare la disciplina del ricorso.
Gli articoli 12, 13 e 14 stabiliscono le regole generali sul calcolo e sulla durata dei termini, sulla loro fissazione da parte dell’Ufficio quando non espressamente prevista dalla normativa di base o dal presente regolamento, sulle proroghe su richiesta motivata e sulle ipotesi di scadenza in giorni di chiusura dell’Ufficio o di interruzione generale delle comunicazioni elettroniche. In particolare, una notifica effettuata tramite sistema digitale si considera ricevuta il quinto giorno di calendario successivo alla disponibilità del documento nella casella di posta in entrata dell’account utente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° dicembre 2025, in coerenza con la data di applicabilità del regolamento (UE) 2023/2411. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Documentazione di accompagnamento della domanda
L’articolo 1 specifica che i recapiti del richiedente e dell’autorità competente, dell’organismo di certificazione o della persona fisica indicata come riferimento devono comprendere indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. Se i recapiti si riferiscono a una persona fisica, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 e per finalità connesse alla gestione delle domande, all’accesso efficiente alle informazioni, alle comunicazioni procedurali e alla produzione di relazioni/statistiche. Se il richiedente è persona fisica, va indicata la cittadinanza. Se uno Stato membro designa un’autorità locale o regionale o un soggetto privato come richiedente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2023/2411, la motivazione della designazione deve essere allegata in un documento separato e specifico per la singola domanda.
Ammissibilità della domanda di registrazione
L’articolo 2 collega l’ammissibilità al rispetto, oltre che dei requisiti del regolamento 2023/2411, anche delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 richiamate per le diverse tipologie di domanda. Per le domande congiunte di registrazione sono richiesti ulteriori requisiti specifici. Se la domanda è inammissibile, la divisione competente informa l’autorità competente e, se del caso, il richiedente dei motivi di irricevibilità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento 2023/2411.
Atto di ricorso e sua notificazione
L’articolo 3 elenca gli elementi obbligatori dell’atto di ricorso: dati identificativi del ricorrente e del suo eventuale rappresentante, recapiti, Stato di residenza/stabilimento, indicazione univoca della decisione impugnata con data e numero di fascicolo. L’atto può essere presentato in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. La commissione di ricorso lo notifica alla controparte e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici, con traduzione automatica verificata nella lingua pertinente; per le parti stabilite in paesi terzi sono previste regole specifiche di notifica e traduzione.
Memoria contenente i motivi del ricorso
L’articolo 4 richiede che la memoria indichi chiaramente il procedimento cui si riferisce, i motivi di impugnazione e i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno. Essa deve essere redatta nella stessa lingua dell’atto di ricorso. Una volta ritenuto ammissibile il ricorso, la commissione di ricorso ne cura la notificazione secondo regole analoghe a quelle previste per l’atto di ricorso, con traduzioni automatiche verificate.
Ammissibilità del ricorso e inammissibilità
L’articolo 5 prevede l’inammissibilità se l’atto di ricorso è depositato oltre due mesi dalla pubblicazione nel registro dell’Unione della decisione impugnata, se non sono rispettati i requisiti sostanziali dell’articolo 33 del regolamento 2023/2411 o quelli formali del presente regolamento, salvo sanatoria entro quattro mesi, oppure se la memoria dei motivi non è depositata o non è conforme nei termini e non viene regolarizzata. Se la tassa di ricorso è pagata tardivamente, il ricorso è considerato non presentato. Il presidente della commissione può chiedere una decisione anticipata sull’ammissibilità prima della notifica alla controparte.
Risposta, replica e controreplica
L’articolo 6 consente alla parte convenuta di presentare una risposta entro due mesi dalla notifica della memoria dei motivi, con possibile proroga eccezionale su richiesta motivata. Su richiesta del ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta e della traduzione, la commissione può autorizzare una replica; conseguentemente può autorizzare anche una controreplica della parte convenuta. Sono disciplinate le notifiche successive e le regole linguistiche, comprese le ipotesi di soggetti stabiliti in paesi terzi.
Limiti all’esame del ricorso e consultazione del comitato consultivo
L’articolo 7 limita l’esame ai motivi dedotti nella memoria e alle domande sollevate tempestivamente nel procedimento di primo grado, salvo questioni di forme sostanziali o di corretta applicazione del regolamento 2023/2411. Fatti e prove nuovi sono ammissibili solo se potenzialmente rilevanti e non tempestivamente prodotti per valide ragioni. Se la commissione consulta il comitato consultivo, le parti e le autorità competenti sono informate tramite sistema digitale e ricevono traduzioni automatiche verificate del parere consultivo.
Intervento degli Stati membri
L’articolo 8 consente a uno Stato membro, tramite autorità competente o punto di contatto unico, di intervenire nel ricorso. L’intervento è accessorio e può sostenere solo, in tutto o in parte, le conclusioni di una parte principale; non attribuisce gli stessi diritti procedurali delle parti principali. La domanda di intervento deve essere presentata entro quattro mesi dalla pubblicazione delle informazioni sul ricorso nel registro dell’Unione e contenere gli elementi identificativi della causa, del richiedente e delle conclusioni sostenute. Sono disciplinate notifiche, memorie di intervento e repliche, anche per casi con parti stabilite in paesi terzi.
Contenuto formale delle decisioni della commissione di ricorso
L’articolo 9 elenca i contenuti obbligatori della decisione: indicazione della commissione di ricorso, data, parti e intervenienti, numero del ricorso e decisione impugnata, composizione della commissione, presidente, membri e relatore, cancelliere o sostituto, sintesi dei fatti e degli argomenti, motivazione, dispositivo e, se consultato, numero, data e sintesi del parere del comitato consultivo.
Esenzione dall’obbligo di traduzione
L’articolo 10 consente alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri di chiedere, entro il 1° maggio 2026 e tramite un’apposita casella di posta elettronica, di non ricevere alcune traduzioni previste dal regolamento, specificando gli articoli interessati. La richiesta può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.
Norme supplementari e termini
L’articolo 11 rende applicabili mutatis mutandis gli articoli 25, 28, 29, 31 e da 34 a 48 del regolamento delegato (UE) 2018/625. Gli articoli 12-14 disciplinano il calcolo dei termini, la loro durata, le proroghe e la scadenza in caso di chiusura dell’Ufficio o di interruzioni delle comunicazioni elettroniche. In particolare, una notifica tramite sistema digitale si considera avvenuta il quinto giorno di calendario successivo alla disponibilità del documento nella casella di posta in entrata dell’utente.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° dicembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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