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Ordinanza

Ordinanza n. 8775/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del provvedimento MASAF-PEMAC IV prot. n. 0583822 del 30/10/2025, notificato in pari data, con cui è stata comunicata l’archiviazione dell’istanza di ammissione al premio per arresto definitivo dell’attività di pesca, presentata dalla ricorrente in data 04/09/2024 ai sensi del D.D. n. 319453/2024 (Domanda n. 547/113105/24) per M/P MARIANNA UE n. 15809, nonchè dell’avviso di avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 0371780/2025 e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, ivi compreso, per quanto occorra, il decreto di assegnazione punti n. 94/2024 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Giustizia amministrativa202600283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di ammissione al premio per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, unitamente all'avviso di avvio del procedimento di archiviazione e agli atti presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento ministeriale di archiviazione della domanda di ammissione a un premio per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, la ricorrente aveva formulato un'istanza di accesso in corso di causa per ottenere: il verbale originario dell'accertamento dell'infrazione grave contestata al peschereccio; le relazioni, note o comunicazioni trasmesse dalla Capitaneria di Porto al Ministero; gli atti istruttori utilizzati per determinare la data e la gravità dell'infrazione; nonché eventuali circolari interne o note interpretative sulla decorrenza temporale dell'inammissibilità conseguente all'infrazione grave. Il Ministero ha depositato documenti nel corso del giudizio e ha sostenuto che fosse venuta meno la materia del contendere. Dopo essere stata invitata a precisare l'attuale interesse ostensivo, la ricorrente ha insistito esclusivamente sull'interesse relativo agli eventuali atti interpretativi di cui al punto 4 dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'istanza di accesso. Ha ritenuto che la produzione documentale effettuata dal Ministero avesse soddisfatto l'interesse ostensivo residuo. Quanto al punto 4, la richiesta era formulata in termini ipotetici e residuali; pertanto, l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui non esistevano ulteriori atti da ostendere, ribadita in camera di consiglio, è stata interpretata come attestazione dell'inesistenza di altri documenti oltre quelli già prodotti. Le spese della fase di accesso sono state integralmente compensate, considerando sia tale circostanza sia la sollecita produzione documentale da parte del Ministero rispetto alla proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, la produzione in corso di causa dei documenti richiesti può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l'interesse ostensivo attuale del ricorrente.
  • Una richiesta di accesso formulata in termini ipotetici e residuali rispetto all'esistenza di determinati documenti può ritenersi soddisfatta quando l'amministrazione dichiara, anche in giudizio, che non esistono ulteriori atti oltre quelli già prodotti.
  • La cessazione della materia del contendere sull'istanza di accesso può comportare la compensazione delle spese quando la definizione della controversia dipende dalla produzione documentale dell'amministrazione, effettuata comunque in tempi solleciti rispetto alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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