Cassazione Penale, Sentenza n. 23316/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 07/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da D'Argento contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Milano, 07/03/2023) di condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 co.2 lett.b) d.lgs. 30/04/1992 n.285) per fatti del 6/11/2019, con tassi alcolemici rilevati pari a 1,90 g/l e 1,15 g/l. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge per avere la Corte d'Appello dichiarato l'inammissibilità dei motivi di appello nonostante la stessa Corte avesse in realtà pronunciato valutazioni di merito su singoli punti (mancata specificità non sussistente se il giudice ha comunque esaminato la questione); (2) intervenuta prescrizione del reato maturata il 6/11/2024, anteriore all'udienza di appello del 7/11/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura: la declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. per difetto di specificità è legittima; la giurisprudenza richiede che i motivi di appello enuncino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta e prendano posizione rispetto ai specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata. Anche se la Corte d'Appello ha talvolta espresso valutazioni di merito sui singoli punti (ad es. sulla taratura dell'etilometro, sulle attenuanti generiche, sulla valutazione dei precedenti e sulla durata della sospensione della patente), il ricorrente non ha spiegato il concreto pregiudizio subito dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata dopo regolare instaurazione del contraddittorio; la censura è rimasta formale e non ha confutato il merito delle valutazioni rese. Quanto al secondo motivo, è manifestamente infondato: la Corte ha applicato la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata), valida per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 (cd. Riforma Orlando), con conseguente sospensione dei termini dalla data di deposito della sentenza di primo grado (17/04/2023) fino alla pronuncia del dispositivo di appello (07/11/2024) entro il limite di 1 anno e 6 mesi e con ulteriore sospensione dal deposito della sentenza di secondo grado (22/11/2024) fino alla pronuncia della presente sentenza: ne consegue che il termine di prescrizione non è maturato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 comma 2 lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
art. 186 comma 2 lett. b) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato la legittimità della condanna fondata sulle prove (rilevazioni etilometriche indicate nei verbali)
art. 591 cod. proc. pen.
Prevede tra le cause di inammissibilità anche la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p.; autorizza il giudice dell'impugnazione a dichiarare d'ufficio l'inammissibilità
art. 581 cod. proc. pen.
Fissa i requisiti di forma e di specificità dei motivi di impugnazione (indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta); la Corte ha richiamato il principio che l'appello è inammissibile per difetto di specificità se non sono enunciati puntuali e espliciti rilievi critici rispetto ai capi e punti della decisione impugnata
comma 1-bis art. 581 (d.lgs. 10/10/2022 n.150)
comma 1-bis dell'art. 581 cod. proc. pen.
Precisa che l'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando per ogni richiesta non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione ai capi e punti della decisione
art. 159 cod. pen.
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione (modifiche operate dalla 'Riforma Orlando'); la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con conseguente interruzione del decorso della prescrizione nei periodi indicati
art. 544 cod. proc. pen.
Rilevante ai fini del computo dei termini della sospensione della prescrizione (termine per il deposito della sentenza di condanna)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per assegnare le spese al resistente
legge 23/06/2017 n.103 (Riforma Orlando) e legge 27/09/2021 n.134
legge 23 giugno 2017 n. 103; legge 27 settembre 2021 n. 134
La sentenza richiama la Riforma Orlando in tema di sospensione della prescrizione e la sua applicabilità, nonostante successiva abrogazione parziale, ai reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019
Massime di principio
- In appello i motivi devono essere specifici: indicare i capi e i punti della decisione contestati e le ragioni di fatto o di diritto che giustificano la diversa decisione. Le censure generiche o prive di riferimenti precisi alla motivazione di primo grado sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità.
- La Corte d'appello può, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.; tale declaratoria può essere pronunciata anche dopo instaurazione del contraddittorio in udienza e non richiede procedura camerale formale.
- Se la Corte d'appello, nel motivare l'inammissibilità, effettua comunque valutazioni sui singoli punti (es. sulla prova, sulla qualificazione dei precedenti, sulle attenuanti, sulla misura della sanzione amministrativa), il ricorrente deve spiegare il concreto pregiudizio derivante dalla forma della decisione e confutare il merito delle valutazioni per poter lamentare violazione del diritto; una censura meramente formale è destinata a fallire.
- La prescrizione deve essere calcolata tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa (art. 159 c.p. e successive interpretazioni giurisprudenziali). Per reati commessi nel periodo coperto dalla Riforma Orlando (3/8/2017 - 31/12/2019) il decorso può essere stato sospeso per i periodi indicati (dal deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo di appello e simmetricamente in secondo grado), pertanto le pretese di prescrizione vanno verificate con attenzione e argomentazione precisa.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; quindi è opportuno valutare attentamente le prospettive di successo e la completezza dell'impugnazione prima di proporre ricorso.
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