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Sentenza

Sentenza n. 640/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali e atti ostativi al riconoscimento del beneficio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio il 31 marzo 2015 all’età di 55 anni e 7 mesi, con 41 anni e 4 giorni di anzianità contributiva, ha chiesto l’accertamento del diritto a includere nella base di calcolo del TFS i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’istanza del 2 settembre 2020 era stata respinta il 19 ottobre 2020; una successiva istanza del 1° luglio 2025 non aveva ricevuto riscontro. Ha dedotto violazione dell’art. 6-bis e delle norme correlate, violazione dei termini procedimentali e degli artt. 3, 36 e 97 Cost. L’INPS ha eccepito carenza di legittimazione passiva e inammissibilità, decadenza per mancata presentazione della domanda nei termini dell’art. 6-bis, comma 2, prescrizione del diritto e infondatezza nel merito; ha inoltre prospettato, in caso di accoglimento, un contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva: l’INPS è l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita. Nel merito ha accolto il ricorso, riconoscendo che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, inclusi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, e attribuisce i sei scatti anche a chi cessa a domanda se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha respinto l’eccezione di decadenza: l’ambiguità della disposizione non consente di desumere con chiarezza una conseguenza decadenziale e il termine riguarda i presupposti sostanziali e lo status dell’interessato, non un onere procedimentale per acquisire il beneficio. Ha respinto anche la prescrizione: il termine quinquennale è iniziato il 1° ottobre 2015 con l’ordinativo di pagamento del TFS; l’istanza del 2 settembre 2020 e la diffida del 1° luglio 2025, manifestando la volontà di ottenere il pagamento, hanno interrotto la prescrizione; il ricorso è stato notificato il 7 novembre 2025. Ha escluso che l’interpretazione accolta contrasti con gli artt. 3 e 81 Cost. Il TAR ha quindi accertato il diritto ai sei scatti e condannato l’INPS a rideterminare la buonuscita, corrispondendo gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese a carico dell’INPS: € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile"

    Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle Forze di polizia che cessa a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; la disposizione si applica anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987

    nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6bis, comma 2, secondo periodo, che prevede che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990" atteso che per la giurisprudenza prevalente l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza

    Il termine previsto per la domanda di collocamento a riposo non comporta decadenza dal beneficio dei sei scatti, poiché la disposizione non individua con chiarezza i presupposti di una conseguenza decadenziale e si riferisce ai requisiti sostanziali e soggettivi per il beneficio, non a un onere procedimentale di acquisizione.

  • art. 1219 c.c.

    L’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 comma ultimo c.c., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

    La costituzione in mora non richiede formule sacramentali: è sufficiente uno scritto portato a conoscenza del debitore dal quale emerga chiaramente la volontà di ottenere il soddisfacimento del credito.

  • art. 2943, ultimo comma, c.c.

    L’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 comma ultimo c.c., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

    Un atto scritto di costituzione in mora, anche privo di formule solenni, interrompe la prescrizione quando manifesta chiaramente al debitore la volontà di conseguire il credito.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994

    Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994

    Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Nel merito, il ricorso deve essere accolto, nei termini illustrati nei conformi precedenti resi, anche di recente, da questo Tribunale, che vanno integralmente richiamati ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 e 88 co. 2 lett. d c.p.a.

    Il giudice può fondare la motivazione mediante richiamo integrale a precedenti conformi, secondo le disposizioni processuali citate.

Massime di principio

  • L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali ai dipendenti delle Forze di polizia a ordinamento militare anche quando cessino dal servizio a domanda, se al momento del collocamento a riposo hanno compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti, in assenza di una formulazione chiara che colleghi al suo mancato rispetto tale conseguenza; il riferimento alle condizioni per il beneficio riguarda i requisiti soggettivi e sostanziali, non un autonomo onere procedimentale.
  • Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Una richiesta scritta, portata a conoscenza dell’ente debitore e chiaramente diretta a ottenere il pagamento, può interrompere la prescrizione senza formule sacramentali.
  • L’INPS è legittimato passivamente nelle controversie sul ricalcolo dell’indennità di buonuscita, in quanto soggetto obbligato alla sua corresponsione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

Testo integrale

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