Cassazione Penale, Sentenza n. 16206/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva confermato la concessione, da parte del magistrato di sorveglianza, di videocolloqui tra Cesare Pagano (detenuto in regime di cui all'art. 41-bis) e familiari anch'essi detenuti e appartenenti allo stesso clan. Si contestava in particolare che il Tribunale avesse riconosciuto una facoltà generalizzata di svolgere colloqui (anziché autorizzare singoli colloqui), non avesse valutato la pericolosità attuale dell'organizzazione Amato-Pagano, non avesse eseguito il necessario giudizio di bilanciamento tra diritto ai rapporti familiari e esigenze di sicurezza pubblica, e avesse sottovalutato l'insufficienza delle registrazioni audio/video a neutralizzare i rischi (uso di codici, irreversibilità della comunicazione).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza e l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 15/05/2025. La Cassazione ha confermato il principio secondo cui, per i detenuti sottoposti al regime speciale 41-bis, la concessione di colloqui audiovisivi con familiari anch'essi detenuti e appartenenti alla stessa organizzazione criminale richiede un accertamento concreto della sussistenza di ragioni di sicurezza pubblica; in presenza di elementi concreti e rilevanti che attestino l'operatività dell'organizzazione e l'appartenenza dei colloquienti alla stessa, la sicurezza prevale e la mera registrazione delle conversazioni non è idonea a neutralizzare il rischio. La Corte ha richiamato la necessità del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 16.1 della circolare DAP e delle valutazioni di sicurezza, compreso il parere (sebbene non vincolante) della competente DDA, e ha ritenuto la limitazione dei colloqui proporzionata.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
«[…] La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate […]».
Il regime 41-bis giustifica misure restrittive dei contatti per prevenire la persistenza di legami e comandi verso l'organizzazione criminale; tali esigenze di sicurezza possono prevalere sul diritto ai colloqui quando sussistano elementi concreti di pericolo.
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, art. 16.1
la circolare stabilisce che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti, anche eventualmente nel regime ex art. 41-bis ord. pen., potranno essere accolte, «salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione».
Occorre un giudizio di bilanciamento che contempli l'esame concreto delle esigenze di sicurezza; il parere della DDA, pur non vincolante, è uno degli elementi essenziali per valutare la sussistenza di rischi.
art. 18 ord. pen.
Richiamato per analogia: il controllo ex ante della corrispondenza dimostra la logica di prevenzione delle comunicazioni pericolose; ne consegue che la registrazione ex post delle conversazioni è insufficiente a garantire la sicurezza.
art. 35-bis e art. 69 ord. pen.
Norme richiamate come base procedurale per il reclamo e l'impugnazione delle decisioni in materia di trattamento detentivo utilizzate nel procedimento di merito.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte l'ha applicata dato che non servivano ulteriori istruttorie di merito.
art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), comma 2
La limitazione dei rapporti familiari è una ingerena ammissibile se prevista dalla legge e necessaria in una società democratica per motivi di pubblica sicurezza; la Corte ha ritenuto la limitazione proporzionata per la tutela degli scopi legittimi.
Massime di principio
- Per detenuti sottoposti a 41-bis, le autorizzazioni a videocolloqui con familiari anch'essi detenuti e appartenenti alla stessa organizzazione richiedono un accertamento concreto e motivato della situazione di rischio: non si possono concedere autorizzazioni "generalizzate" senza specifica valutazione.
- La valutazione deve comprendere il giudizio di bilanciamento previsto dalla Circolare DAP (art. 16.1): la presenza di "concreti e rilevanti elementi" che indichino operatività dell'organizzazione o appartenenza dei colloquienti alla stessa giustifica il diniego.
- La registrazione integrale delle conversazioni non è di per sé sufficiente a neutralizzare i rischi di trasmissione di direttive criminali o codici: essa fornisce solo controllo ex post e non impedisce la comunicazione dannosa al momento del colloquio.
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia, pur non vincolante, è un elemento fondamentale per valutare le esigenze di sicurezza e va considerato concretamente nel provvedimento giudiziario.
- Le limitazioni ai colloqui familiari sono compatibili con l'art. 8 CEDU se hanno base legale, perseguono finalità di pubblica sicurezza e risultano proporzionate; in casi con elementi di pericolo evidenti, la restrizione è legittima.
- Nei ricorsi alla Cassazione, l'annullamento senza rinvio è possibile quando la questione è di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto da parte del giudice di merito.
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