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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25044/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, con permanenza della condanna per i due episodi di furto pluriaggravato e con la pena già rideterminata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, lo aveva assolto per uno dei capi di imputazione ma aveva confermato la responsabilità per due episodi di furto pluriaggravato, rideterminando la pena. Con i due motivi di ricorso ha denunciato violazione di legge in ordine al riconoscimento della sua identificazione quale autore dei fatti, sostenendo che tale riconoscimento fosse stato fondato sulle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella sede teatro dei furti, immagini che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere sottoposte a perizia. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità, perché di mero fatto e non adeguatamente specificate ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che dirette a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    non indicando gli elementi posti a base della censura formulata

    Il motivo di ricorso deve contenere una specifica indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la carenza di tale specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 6402 c.p.p.

    Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, perché la valutazione del fatto è riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logica e giuridicamente corretta.
  • La doglianza che mira a ottenere una diversa valutazione della prova o una ricostruzione alternativa dei fatti esula dal sindacato di legittimità.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione gli elementi su cui la censura si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'accertamento dell'identità dell'autore del reato, quando sorretto da motivazione non viziata, non può essere sovvertito in cassazione mediante una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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