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Ordinanza

Ordinanza n. 381/2026 - Pescara, Sezione 1

Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Chieti in ordine alle domande e istanze di concessione dell’area pubblica sita in Chieti Via Madonna degli Angeli, destinata a distributore dei carburanti e precisamente le seguenti: - istanza inviata in data 2.2.26 (doc. n. 1) con ricevuta di consegna dello stesso giorno (doc n. 2) e corredata da elaborati grafici (doc. nn. 3 e 4) relazione tecnica (doc. n. 5) e inquadramento territoriale (doc. n. 6) relativamente all’occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 38 del regolamento comunale di cui alla delibera di consiglio comunale 22.4.21 n. 93; - istanza di rilascio delle concessioni del settembre 2025 (doc. n. 7); - istanze di sollecito del 18.09.2025 (doc. n. 8) del 30.09.2025 (doc. n. 9); - istanza inviata in data 6.2.26 relativa al distributore di via Via Madonna degli Angeli con testo della pec e relativa ricevuta (doc. nn. 10 e 11 con la quale PAD ha chiesto la concessione postuma a sanatoria dell’occupazione degli impianti di distribuzione carburanti e ha intimato il Comune e ICA Spa a non emettere accertamenti o avvisi ulteriori per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Si chiede altresì la condanna del Comune a provvedere sulle istanze di cui sopra con provvedimento esplicito.

Giustizia amministrativa202600139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Chieti sulle istanze di concessione e di concessione postuma a sanatoria dell'occupazione di un'area pubblica destinata a distributore di carburanti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Chieti, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a concludere con un provvedimento espresso i procedimenti avviati mediante istanze di concessione dell'area pubblica sita in Chieti, Via Madonna degli Angeli, destinata a distributore di carburanti. Sono richiamate un'istanza di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 38 del regolamento comunale, precedenti istanze di rilascio delle concessioni e solleciti, nonché un'istanza relativa alla concessione postuma a sanatoria dell'occupazione degli impianti, con contestuale intimazione a non emettere ulteriori accertamenti o avvisi per annualità pregresse. Il Comune e l'ente incaricato della riscossione non si sono costituiti. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposte in dettaglio le specifiche censure dedotte nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto necessari approfondimenti istruttori e ha ordinato al Comune di Chieti, non costituitosi, di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, controdeducendo sulle specifiche censure articolate nel ricorso, nonché ogni documento utile ai fini della decisione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza da parte della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 13 novembre 2026. L'ordinanza non contiene una decisione sull'illegittimità del silenzio né sulla condanna dell'amministrazione a provvedere.

Norme richiamate

  • art. 38 del regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale 22 aprile 2021, n. 93

    La disposizione è richiamata come base regolamentare dell'istanza di occupazione di suolo pubblico; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, il giudice ritenga necessari approfondimenti sui fatti e sulle censure dedotte, può ordinare all'amministrazione intimata di depositare una relazione dettagliata e la documentazione utile ai fini della decisione, rinviando la causa a una successiva camera di consiglio.
  • L'ordine istruttorio rivolto all'amministrazione deve essere eseguito entro il termine perentorio stabilito dal giudice, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione effettuata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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