Cassazione Penale, Sentenza n. 14890/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale lamentava l'errata applicazione della diminuzione di pena ex art. 56 cod. pen. (riduzione di un terzo per il rito abbreviato) nonostante il giudizio di primo grado si fosse svolto con rito ordinario. Il ricorso di Salvatore Monaco contestava l'identificazione dell'imputato (vizi di motivazione sugli indizi: intercettazioni e abbigliamento), la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena (errata scelta del reato base) e il mancato riconoscimento integrale della diminuzione ex art. 56 cod. pen. nella misura massima possibile (due terzi).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale (motivo unico) ritenendo errata la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello che aveva applicato una riduzione di un terzo come se fosse stato celebrato il rito abbreviato; ha inoltre ritenuto fondato, per ragioni diverse da quelle dedotte, il terzo motivo del ricorso di Monaco (collegato al calcolo della pena base e alla determinazione della multa), assorbendo il quarto motivo. Sono invece dichiarati inammissibili i primi due motivi di Monaco relativi all'identificazione (per genericità e insufficiente confronto con la motivazione di merito). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena; è stata dichiarata inammissibile, nel resto, la impugnazione di Monaco, e resa irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata. La Corte ha rilevato anche un errore nella determinazione della multa, perché la Corte distrettuale aveva indicato una misura non compatibile con i limiti edittali vigenti al tempo del fatto.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
La diminuzione per il rito abbreviato non è applicabile se il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario; la Corte ha annullato la sentenza per aver applicato comunque una diminuzione pari a un terzo
art. 628, terzo comma, cod. pen.
Norma sulla rapina aggravata utilizzata per determinare la pena base; la Corte ha richiamato i minimi edittali vigenti alla data del fatto per verificare l'errata determinazione della multa operata dalla Corte d'appello
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione dei motivi nel ricorso per cassazione: i ricorsi sono stati esaminati nei limiti fissati da tale disposizione
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 8, lett. b)
Riferimento normativo citato per le modifiche successive ai parametri sanzionatori della rapina; il rilievo è che la determinazione della pena deve tener conto delle norme vigenti al tempo del fatto
Legge 26 aprile 2019, n. 36, art. 6, comma 1, lett. a)
Ulteriore richiamo alle modifiche legislative che incidono sui limiti della multa e sugli indici di pena; la Corte ha richiamato la necessità di usare i parametri temporali corretti
Giurisprudenza: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino) e successive pronunce citate
Principio secondo cui la piattaforma indiziaria va valutata in modo globale e unitario; i giudici di merito possono assemblare indizi diversi purché motivino il collegamento e la coerenza complessiva
Massime di principio
- La diminuente per il rito abbreviato ex art. 56 cod. pen. può essere riconosciuta solo se il processo si è svolto effettivamente con rito abbreviato in primo grado; il suo riconoscimento errato determina l'annullamento della determinazione della pena
- Quando alcuni reati vengono dichiarati estinti per prescrizione, il giudice deve individuare come reato base per la determinazione della pena quello fra i non prescritti che risulti più grave: la scelta non configura automaticamente reformatio in peius se coerente con l'esito della declaratoria di estinzione
- La determinazione della pena (compresa la multa) deve rispettare i limiti edittali vigenti al momento del fatto: errori nel computo della multa o nell'uso di limiti successivi possono portare all'annullamento parziale della sentenza e al rinvio
- I motivi di ricorso che non contestano specificamente e criticamente la motivazione di merito (ossia generici o meramente assertivi) sono inammissibili; il rimedio è possibile solo con un confronto preciso con il compendio probatorio
- Gli elementi indiziari devono essere valutati nel loro insieme (compendio indiziario): singoli elementi non univoci possono assumere valore decisivo se integrati e riscontrati da altri elementi
- L'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio comporta il rinvio per un nuovo giudizio sulla pena ad altra sezione per evitare il rischio di giudizio influenzato dalla decisione di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →